201406.05
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Assegno da rivedere se il coniuge eredita dei beni Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 27 maggio 2014 n. 11797

L’assegno di divorzio può essere ritoccato a seguito dell’acquisizione di un’eredità da parte del coniuge beneficiario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11797/2014, accogliendo il ricorso di un marito obbligato a versare 1.100 euro mensili alla ex moglie, oltre a 600 euro per i figli.

IL FATTO

L’ex marito aveva lamentato che la Corte di Appello di Milano nella determinazione dell’assegno di mantenimento da dare alle moglie; Il giudice nel determinare l’assegno si era basato esclusivamente   sul tenore di vita che la coppia  aveva in costanza di matrimonio ,senza tenere conto invece che a separazione avvenuta l’ex moglie aveva ricevuto una cospicua eredità .

Secondo la Suprema corte  la motivazione con cui la Corte territoriale aveva respinto i ricorso dell’ex marito per la rideterminazione  dell’assegno divorzile «è incentrata esclusivamente sulla constatazione della cessazione dell’ attività lavorativa, svolta dalla ex moglie all’inizio del matrimonio, sulla base della laurea in medicina e chirurgia, cessazione decisa per potersi dedicare esclusivamente alle cure domestiche e all’accudimento ed educazione dei figli». Nessuna considerazione viene dedicata invece al reddito dei due coniugi in costanza di matrimonio, né al raffronto della consistenza economica dei due.

Secondo  i giudici  della Suprema corte : per la determinazione  dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato».In generale, ricorda la sentenza, l’assegno divorzile, va determinato «verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto». A tal fine, dunque, «il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali».

In altre parole se il tenore di vita della coppia in costanza di matrimoni era elevato , ma le disponibilità  patrimoniale dell’ex moglie sono sufficienti a mantener detto tenore di vita anche durante la separazione il giudice nella determinazione dell’assegno dovrà inevitabilmente tenerne conto.

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