Il codice del consumo ,novità a favore dei consumatori. DLGS 21/2014
Il Dlgs 21/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità a vantaggio dei consumatori , in fatto dei cosiddetti contratti a distanza, ovvero quei tipi di contratti conclusi senza la presenza fisica e simultanea delle parti ,esclusivamente mediante i mezzi di comunicazioni e conclusi fuori dai locali commerciali . Per questi tipo di contratti il diritto di recesso, che era previsto anche dalla precedente normativa, passa dai precedenti 10 giorni a 14 giorni . Al momento della conclusione del contratto si devono obbligatoriamente fornire tutte le informazioni necessarie relative al diritto di recesso , qualora queste dovessero venire fornite incomplete o errate la sanzione prevede una pena pecuniaria da 516 a circa 5000 Euro . Il dlgs 21/2014 fa ricomprendere in questa categoria di contratti anche qui contratti di forniture di servizi che fino a poco tempo fa erano in regime di monopolio, ovvero i servizi di erogazione di acqua, gas,elettricità e teleriscaldamento .In altre parole per ogni contratto di fornitura concluso via internet o via telefono attraverso le sempre più numerose e qualche volta fastidiose chiamate dai call center potranno essere disdettati entro 14 giorni dalla conclusione, ed l’operatore del call center, o il sito internet devono evidenziare in maniera chiara la possibilità del recesso, pena la sanzione di cui sopra.
Restano esclusi da questa disciplina inoltre ai contratti previsti già dalla precedente normativa come quelli afferenti al settore immobiliare , alimentare e dei servizi finanziari ,anche i servizi prestati da professionisti , sanitari,compresa la prescrizione , la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispostivi medici , così pure le lotterie e giochi d’azzardo e le scommesse , i contratti conclusi tramite distributori automatici , per questi tipi di contratti che se conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, non valgono le norme del diritto di recesso , così come non valgono per tutti quei contratti anche rientranti nelle categorie applicative della normativa il cui corrispettivo non sia superiore a 50 euro.
L’art 47 del dlgs 21/2014 esclude anche i contratti cosiddetti turistici di viaggio al quali direttamente di rimanda al codice del turismo .
Per dubbi e/o chiarimenti