Separazione: quali sono le spese straordinarie?
Molte volte in sede di separazione si sente parlare di spese straordinarie sul tema del mantenimento dei figli , ovvero quelle spese che una volta concordate o quando risultano essere necessarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ognuno se non diversamente concordato , ma quali sono esattamente queste spese Il Tribunale di Firenze ha disposto espressamente che i Giudici, debbano obbligatoriamente all’ interno di ogni provvedimento specificare l’ indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse in via di principio dovranno essere le seguenti: 1. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. Spese scolastiche come rette, tasse d’iscrizione, libri di testo, corredo d’inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d’istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; 4) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; 5) spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preresistente relazione affettiva con gli stessi’’.
Oltre a fornire un elenco di quelle che vanno qualificate come spese straordinarie il Tribunale di Firenze cerca di fornire delle linee guida anche per ciò che concerne le‘‘modalità di corresponsione’’ ed introduce, altresì, la possibilità di ‘‘quantificare forfettariamente l’entità di tali spese, almeno per quelle cd. Straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibile, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata’’. Tale ultima possibilità viene finalizzata ad evitare, per quanto possibile, inutili e pregiudizievoli conflitti tra i genitori.
Tale orientamento del Tribunale di Firenze però non trova il favore di chi scrive soprattutto in relazione al fatto di identificare le spese straordinarie routinarie, le spese straordinarie infatti proprio perché straordinarie quindi imprevedibilei non possono essere routinarie, in particolar modo le spese riguardanti l’attività scolastica devono essere necessariamente ricomprese nelle spese ordinarie come quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche.
Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto e trasporto è da considerarsi secondo il parere di chi scrive una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Roma ritenendo cheI giudici ritengono che le “spese straordinarie” non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico; diversamente si rischierebbe di recare pregiudizio al minore . Così, nelle “spese ordinarie” si considerano comprese quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, ed in quelle “straordinarie“, invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. –