La riforma del processo civile : la negoziazione assitita
Una della maggiori novità introdotte dal dlgs 132/2014 ,riforma della giustizia civile è l’introduzione da parte del legislatore la facoltà ed in alcun incassi l’obbligo ,prima di intraprendere una causa civile , di una simil mediazione attraverso la negoziazione assistita tra le parti
In sostanza gli avvocati primari intraprendere l’azione legale ,devono fare firmare alle parti in lite la sottoscrizione di un accordo (convenzione di negoziazione) mediante i quale esse convengono di cooperare al fine di addivenire ad una risoluzione pacifica della controversia , sempre che si tratti di controversia avente ad oggetto diritti disponibili . Tale negoziazione deve avvenire con l’assistenza degli avvocati, i quali in caso di successo della negoziazione stessa dovranno sottoscrivere l’accordo ed esso costituirà titolo esecutivo .
Nelle materie riguardanti il risarcimento del danno da circolazione stradale e per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 Euro la procedura di negoziazione assistita non è più una facoltà ma diviene un obbligo , ovvero una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
All’atto del conferimento del incarico ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione ,qualora accetti o la controversia ha per oggetto una controversia per cui è prevista l’obbligatorietà, il legale provvederà ad formulare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione l’invito deve contenere : l’oggetto della controversia , l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto verranno valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio , contenere la certificazione dell’autografia della firma dell’avvocato che formula l’invito .
In caso di rifiuto la domanda giudiziale dovrà essere proposta a termine di decadenza entro trenta giorni dalla mancata risposta o dal rifiuto.
Le parti qualore stipulino un accordo di negoziazione convengono di cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole la controversiatramite l’assistenza dei legali.
La negoziazione non potrà durare più di trenta giorni e i difensori non potranno o essere nominati arbitri in una controversia che ha il medesimo oggetto o connesso pena la nullità dell’arbitrato.
L’assistenza degli avvocati è obbligatoria.
Caratteristica della negoziazione sono i principi di lealtà e correttezza monche di riservatezza riguardo alle informazioni ricevute.
In caso di mancato accordo viene redatto un verbale di mancato accordo e da qual momento decorre i termine di trenta giorni per introdurre la causa . invece nel caso ‘accordo venga raggiunto esso se sottoscritto dagli avvocati avrà lo stesso valore di una sentenza
Tale procedura po’ anche essere adottata nell’ambito del diritto di famiglia : separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio , scioglimento del matrimoni, modifica delle condizioni di spedizione o divorzio eccezion fatta nei casi in cui siano presenti figli minori o o maggiori incapaci o potatori di handicap.
In questo casi entro dieci giorni dal raggiungimento dell’accordi l’avvocato della parte deve entro i termine di dieci giorni trasmettere all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia autentica dell’accordo raggiunto .