201504.23
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Divorzio breve diventa legge ecco in cosa consiste.

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Capita spesso , anche a causa di una cattiva informazione di fare molta confusione  in tema di divorzio breve , molti confondono  le norme sul divorzio breve con quelle già approvate relative ai procedimenti di separazione mediante la negoziazione  assistita di cui ci siamo già occupati anche nel presente Blog.  Il divorzio breve invece è altra cosa è riguarda i tempi di attesa per arrivare a chiedere lo scioglimento   del matrimonio dopo la separazione.

Con la nuova legge sul divorzio breve dopo oltre 40 anni vieni oggi modificata una  legge n 898 /1970 relativa appunto ai tempi di attesa per ottenere la sentenza di scioglimento del  matrimonio , da oggi i fatti non sarà più necessario attendere tre anni  prima di chiedere lo scioglimento del matrimonio ma basteranno sei mesi in caso di separazione consensuale , ed un anno in caso di separazione  giudiziale . Il termine decorre dalla comparazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale. Il termine di sei mesi sarà anche sufficiente in caso di separazione  iniziata giudizialmente e poi conclusa in modo consensuale e decorrerà anche  in questo caso sempre dalla data di comparizione dei coniugi davanti  al presidente del Tribunale.

Un’altra novità importante riguarda lo scioglimento della comunione legale : ovvero in caso di separazione  personale dei coniugi la comunione si scioglie  nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati , ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi davanti al Tribunale , purchè omologato .

Il legislatore tuttavia si è dimenticato di regolare  la decorrenza del termine in caso  di raggiungimento di accordo di separazione mediante la negoziazione assititia ,  è da ritenersi quindi sufficiente il termine di sei mesi , dal momento che la separazione per mezzo della negoziazione asistita  è una separazione consensuale, tuttavia ci si chieda da quando decorre detto termine non essendoci in questo caso alcuna comparizione davanti al Presidente del Tribunale? Ritengo che si debba considerare l’inizio della decorrenza del termine dal momento in cui arriva l’autorizzazione del Pm sull’accordo .


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