La legge sulle unioni civili : un pasticcio tutto italiano
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l 5 giugno 2016 è stata una data importante per il diritto di famiglia italiano : è entrata in vigore la tanto attesa legge sulle unioni civili e regolamentazione delle convivenze, ma siamo sicuri che sia tutto oro quello che luccica? Sia chiaro che non è intenzione di chi scirve criticare il contenuto della legge, nel 2016 ormai qualcosa andava sicuramente fatto, non era soltanto la Corte costiituzionale con sentenza vecchia ormai di sei annii o la Corte di Giustizia della comunità Europea che ci chiedeva ciò ma anche e spratutto l’evoluzione della nostra società, che ci ha imposto questa riforma, riforma che nell’ambito del diritto di famiglia è equiparabile per la sua rilevanza a quella del 1975.
Tuttavia non mancano alcune lacune al livello tecnico e di contenuto per cui il nostro legislatore si è voluto distinguere. Si è voluto regolare una cosi importante riforma con una legge speciale, in qualche modo quindi dandole una minore improtanza. Mi sarei aspetto che fosse stata fatta una serie riforma del codice civile, come meritava un provvediemnto del genere. Un altro aspetto per cosi dire schizzofrenico del provvedimento legislativo consiste nel fatto che si è voluto in qualche modo creare un nuovo istituto che fosse qualcosa in più della semplice registrazione all’ufficiale di stato civile, ma qualcosa in meno del matrimonio tra eterosessuali, anche se poi in relatà i vincoli giuridici che tale unione costituisce sono pressochè gli stessi che crea il matrimonio , la legge infatti ripete quasi alla lettera il dettatto di cui all’rt art 143 cc,ovvero Diritti e doveri nascenti dal matrimonio, eccezion fatta per l’obbligo di fedeltà, riguardo a questa piccola diversità si è detto tutto ed il contraio di tutto. Si ritiene in realtà che la scelta del legislatore di omettere tra gli obblighi ed i diritti derivanti dalla unione civile il dovere di fedeltà ha fatto una scelta precisa, ovvero ha ritenuto cioè la fedeltà cosi come intesa dalla riforma del diritto di fmaiglia del 1975 , ovvero un impegno globale di devozione comprensivo ma non solo della fedeltà sessuale. Tale dovere è in sostanza un diritto dovere reciproco alla fiducia spirituale e fisica , la fedeltà si rivela quindi essere lealtà reciproca finendo quindi per confinare con il dovere di assitenza morale , obbligo invece richiamato dalla legge dell’uioni civili. Per cui si può tranquillamente affermare che i ldovere di fedletà non è stato veramente eleiminato dalle unioni civili d’altornde in una stabile relazione formalizzata privata del dovere di fedeltà serebbe intimamente svotata di significato.
Anche epr gli aspetti patrimoniali il legislatore copia pari pari le disposizioni del codice civile rigurdanti la comunione dei beni come regime patrimoniale in mancanza di accordi diversi proprio come accade nel matrimonio.
Laddove invece le unioni civile si differenziano dal matrimnio sono in sede di scoglimento del rapproto , in quanto non è previsto alcun periodo di sperazione prima di procedere al “divorzio” e nella applicazione delle legge suelle adozioni, è fatto quindi divieto alla copiee omossessuali ricorrere alla legge 4 maggio 1983 n184. Tattavia si è lasciato una sorta di clausola di salvataggio laddove dice alla fine del comma 20 : “Resta fermo quanto previsto e consentito in materia diadozioni dalle norme vigenti” In altre parole i lelgilsatore in questo modo ha scericato sui Giudice la possibilità di applicare acoso per caso la legge sull’adozione anche alle coppie omossessuali ,applicando l’adozione in casi particolari. Vedi Corte appell Roma 15 dicembre 2015 .
Questa legge quindi e evidente che sia il risultato di un compromesso politico nato tra l’esigenza di dover riempire un vuoto normativo che sia Corte costituzionale che Comunita Europpe ci chiedevano di fare, ed il dover accontentare anche le forze politiche in seno della maggioranza di stampo cattolico più resitie ad una equiparazione totale del matrimnio anche alle coppie omossesuali. Il risultato è staot questo ibrido che per qualche aspetto potrebbe anche violare il principio costituzionale di cui all’art 3 che in realtà dovrebbe tutelare, perchè mi chiedo prevedere due istituti diversi che creano comunque diversità di trattamento tra coppie omossessuali ed eterosessuali ?