Contratto di locazione non registrato: per la Cassazione il canone va restituito al conduttore
Se il proprietario di casa non registra il contratto di locazione, l’inquilino può in qualsiasi momento chiedere la restituzione di tutti i canoni di locazione , anche se ha lasciato l’appartamento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 13 dicembre 2015 n 25503, conseguentemente in caso di morosità il proprietario non potrà richieder alcun decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore . Questo perché se il contratto di affitto non viene registrato si considera mai esistito per cui il proprietario non avrà a disposizione gli strumenti anche procedurali per addivenire ad uno sfratto. Non si può in altre parole risolvere un rapporto giuridico mai esistito. Pertanto il padrone di casa che vorrà liberare l’appartamento da un inquilino che lo occupa in base ad un contratto non registrato , dovrà necessariamente dare il via ad un causa ordinaria di ingiustificato arricchimento e sarà comunque suo onore provare l’esistenza di un danno , mentre l’inquilino che vorrà vedersi restituire il canone pagato , non dovrà fare altro he produrre in giudizio gli estratti conto o le quietanze informali di pagamento ricevute dal locatore, la ripetizione dei canoni pagati in seguito ad contratto di locazione non registrato non è soggetta ad alcun prescrizione, dal momento che deriva da un contratto nullo.