Affidamento condiviso : Le innovative linee guida del Tribunale di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi ha predisposto delle linee guida per la sezione famiglia che in qualche modo potremmo definire rivoluzionarie , non tanto per il contenuto ma quanto per il fatto che i Giudici di Brindisi hanno deciso di applicare alla lettera una legge, quella sull’affidamento condiviso che ad oggi ad oltre 11 anni dalla sua prima apparizione nel panorama normativo italiano , non hai mai trovato piena applicazione .
Secondo i magistrati del Tribunale pugliese un’ applicazione più corrispondente al dettato normativo dell’affidamento condiviso appare essere sicuramente più in linea non solo con buona parte della dottrina, ma anche con le indicazioni che giungono dall’Unione Europea per i quali i figli minori dopo la seprazione devono trascorrere tempi più o meno uguali preso il padre e la madre. La figura tutta italiana infatti del genitore collocatario,non solo non è prevista in alcun modo dalla legge , ma va contro il principio ormai consolidato del diritto del minore alla bigenitorialità , modello che tutela più di ogni altro il superiore interesse del minore , in quanto l bambino che cresce nell’applicazione del criterio della bigenotroialita reale e non solo nominale cresce in maniera più sana rispetto a quello che frequenta un genitore per un tempo superiore rispetto all’altro .
Ma quali sono dunque in sostanza i punti essenziali dell’affidamento condiviso ?
1) La residenza dei figli ha valore puramente anagrafico , non assumendo alcuna rilevanza a livello di domicilio con un o con l’altro genitore , i figli infatti saranno domiciliati presso entrambi i genitori.
2) La frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla stesso modo alla quotidianità dei figli , garantendo agli stessi quindi un modello di frequentazione essenzialmente peripatetico. Tuttavia non significa che il tempo delle frequentazione debba necessariamente essere diviso in due parti esattamente uguali , potrà pertanto succedere che alla fine dell’anno un genitore sia stato più presente dell’altro , ma ciò sarà dovuto alle reali esigenze del figlio e non per un’imposizione . La presenza equilibrata di entrambi i genitori, e per presenza equilibrata è da intendersi anche la presenza degli ascendenti e degli avi, sicuramente divide i sacrificio della coppia e riduce al minimo il rischio di interventi esterni.
3) Assegnazione della casa familiare Non essendoci più alcun genitore collocatario dunque, non ha più senso di parlare di assegnazione della casa familiare ad uno o l’altro genitore , pertanto necessariamente la casa familiare seguirà il titolo di proprietà laddove sia di proprietà di entrambi i coniugi ,si dovrà valutare il costo di un appartamento di caratteristiche simili ed il genitore che esce dalla casa verrà eventualmente scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento .
4) Quanto alle Spese ordinarie (ovvero quelle prevedibili) dovranno essere divise tra i genitori in funzione del redito , cosi come quelle Straordinarie( ovvero imprevedibili)
Un simile importazione oltre che a garantire secondo studi scientifici, una migliore crescita del minore, riduce anche al minimo le possibilità di conflitto all’interno di un procedimento di separazione , dal momento che sparisce dal giudizio l’assegnazione della casa coniugale che è fonte di aspre e durature contese , nonché sparisce nei limiti anche la figura dell’assegno di mantenimento dei figli che rimane nella sola ipotesi residuale in cui vi sia un ampia sproporzione tra i redditi dei due genitori , anch’esso campo di battaglia di non poche aspre e durature contese.