Storica sentenza della Corte di Cassazione che cancella(quasi) l’assegno divorzile
LA Corte di Cassazione con una sentenza che potremmo definire rivoluzionaria ha in pratica eliminato l’assegno divorzile, ha stabilito infatti che laddove venga pronunciata una sentenza definitiva di divorzio non è pensabile parlare di assegno dal momento che ormai ad oggi il concetto di matrimonio per la società è completamente cambiato infatti a far perdere alla ex moglie il diritto all’assegno non è il fatto che si supponga che l’ex marito abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere – afferma la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. E’ stato quindi superato il precedente orientamento che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”. iLparametro del tenore di vita da sempre utilizzato per determinare l’assegno divorzile ad oggi non è più un parametro corretto ,c on la sentenza di divorzio,il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”. Andrà quindi usato per determinare detto assegno un parametro diverso da individuare nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno divorzile: se è accertato che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”. I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione. In altre parole significa che l’assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento.Viene in sostanza spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia. Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l’assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali”. Il precedente orientamento invece attribuiva all’assegno divorzile una triplice valenza :
1 una componente assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
2 una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
3 una componente compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
Queste considerazioni ad oggi secondo la recente sentenza non valgono più e rimane in piede solamente la natura assistenziale dell’assegno ove chi lo richieda sia appunto impossibilitato ad procurarsi da solo i mezzi ddi sostentamento per vivere.
Cassazione n 11504, i sez civile del 10 maggio 2017