201711.20
0

ALCUNI CHIARIMENTI SULLA NATURA DELL’ ASSEGNO DIVORZILE ALLA LUCE DELLA SENTENZA BERLUSCONI.





Inizialmente l’assegno divorzio era previsto dal legislatore come una regola a cui il coniuge economicamente più forte non poteva sottrarsi, aveva una natura quasi di penale da dover pagare per poter sciogliere il rapporto matrimoniale che sino a quel tempo era previsto come un legame indissolubile. Successivamente con la riforma del 1987 , l’assegno ha mutato in qualche modo natura, ovvero è diventato una sorta di salvagente che dovrà essere corrisposto laddove , uno dei due coniugi non abbia mezzi adeguati per sopravvivere o comunque non possa procuraseli per regioni oggettive. Laddove vi sia ill diritto a ricevere l’assegno divorzile i criteri per stabilirne l’entità  rimangono gli stessi .
Bisogna quindi tenere distinti due aspetti dell’assegno divorzio, quando il coniuge ha diritto ad averlo(an) ed i criteri per determinarlo (quantum)
La giurisprudenza negli ultimi anni, ha introdotto il criterio del tenore di vita non solo per determinare il quantum dell’assegno, ma anche per determinarne il diritto ad averlo(an), in sostanza qualora il richiedente avesse avuto in costanza di matrimonio  un tenore di vita alto, aveva diritto a mantenerlo e quindi come conseguenza diritto ad ottenere  l’assegno divorzile.
La sentenza n 11504 del 2017 ha invece rivoluzionato questo indirizzo , facendo venire meno il principio del tenore di vita,  per determinare il diritto all’assegno divorzile,  limitandolo al solo caso, tra l’altro previsto della legge,  in cui uno dei due ex coniugi non abbia i mezzi  di sussistenza necessari per vivere e sia oggettivamente impossibilitato ad ottenerli, ma non solo facendo venire meno anche per la determinazione del assegno; il matrimonio ormai è sciolto e non può e non deve continuare a produrre affetti nemmeno sul piano patrimoniale .
Un tenore di vita alto non da più diritto al richiedente né di chiedere un assegno di mantenimento , né di determinarne l’entità secondo il suddetto tenore di vita. Il richiedente , per ottenere l’assegno dovrà quindi dimostrare la proprio mancata autosufficienza economica.
Il criterio dell’autosufficienza economica comunque dovrà essere verificato caso per caso e non potrà essere ancorato ad automatismi.
Nel caso della Sentenza Berlusconi , la Corte è arrivata a sostenere che l’ex moglie del cavaliere non aveva diritto ad alcun assegno perché ritenute sufficienti per vivere, una liquidita di 16 milioni di euro; il possedere svariati gioielli  e società immobiliari, la sig.ra dunque  non aveva  diritto ad alcun assegno divorzile, dal momento infatti che alla luce della citata recentissima  giurisprudenza il criterio del tenore di vita per stabilire se il richiedete ha diritto o meno ad ottenere l’assegno divorzile è un criterio non previsto dalla legge e ormai superato dalla realtà sociale .
Questa decisione in sostanza, chiude a riferimenti fissi come il diritto all’assegno vincolato a un reddito inferiore a mille euro al mese, cioè il tetto previsto per ottenere il gratuito patrocinio, e in generale al criterio working poor, il povero che lavora con un tenore di vita stentato. Le decisione apre invece al filone interpretativo secondo cui va affermato per il coniuge debole il diritto di condurre una vita non solo libera dal bisogno ma dignitosa (cfr. ad esempio tra le più recenti sentenza Corte d’appello 106/17 e Tribunale di Roma 19844/17). E ciò anche se col divorzio si torna a essere individui singoli con nuovi progetti di vita e liberi di formare una nuova famiglia: il principio solidaristico fra gli ormai ex coniugi sopravvive soltanto quando il richiedente l’assegno prova le effettive necessità economiche e comunque il tenore dell’assegno sarà quantificato  secondo questa esigenza secondo però i parametri indicati dall’art 5 delle legge sul divorzio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *