Che cosa è l’affidamento esclusivo rafforzato
L’ art 337 ter del codice civile prevede che in sede di separazione la responsabilità genitoriale debba essere esercitata da entrambi i genitori, si afferma in sostanza il principio per cui l’affidamento condiviso debba essere la soluzione prioritaria ,relegando la vecchia figura dell’affidamento esclusivo ad ipotesi residuale , che dovrà essere motivata dal Giudice qualora l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore .
La giurisprudenza ha pertanto tracciato le linee per individuare in concreto quando questo possa accadere, quando ad esempio sia evidente idonietà educativa o la manifesta carenza di uno dei genitori, inoltre la Corte ha anche chiarito quando sia manifesta tale inidonietà : in positivo in tutte quelle situazione ritenute idonee ad alterare o porre in pericolo l’equilibiro e lo sviluppo psicofisico dei minori , in negativo che il pregiudizio non può però ravvisarvi in un conflitto tra i genitori , che benchè forte non potrà mai fare venire meno in capo al minore il diritto alla bigenitorialità.
In sostanza il nostro legislatore mette al centro di detta normativa il superiore interesse del minore , che solitamente lo si raggiunge con l’affidamento condiviso, tuttavia vi possono essere casi in cui tale interesse lo si raggiunga invece con l’affidamento esclusivo , ipotesi ad oggi solamente residuale ma ancora praticabile se adeguatamente motivata.
Nell’alveo di possibilità di deroga all’affidamento condiviso il legislatore ha lasciato spazio anche al cosidetto affidamento esclusivo rafforzato , che si concretizza nell’eslcudere un genitore dalla possibilità di adottare , insieme al genitore affidatario , le decisione di maggiore importanza per la prole, cosa che non è prevista per l’affidamento esclusivo ex art 337 quater. cc
Ma quali sono i presupposti per chiedere l’affidiamento esclusivo rafforzato ?
Il Tribunale di Milano in una recente ordinanza ha applicato questa particolare figura di affidamento esclusivo rafforzato in un caso in cui un padre è risultato essere totalmente inidoneo a rivestire la figura genitoriale, egli infatti viveva all’estero, si era totalmente disinteressato sia del figlio, che delle vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto, ed aveva utilizzato il minore come argomento di ritorsione nei confronti della moglie verso la quale,si era reso responsabile di diversi episodi di violenza.
Valutata tutti questi elementi, il Tribunale ha ritenuto fosse necessario che il minore avesse un solo centro decisionale, raprpesentato dalla madre, che benchè unico, era temepestivo e funzionante, e tale situazione avrebbe tutelato il suo interesse meglio della bigenotrialità , in considerazione del fatto che il padre si interessava al figlio solo come strumento di ritorsione nei confronti della moglie.
Per quanto riguarda il contenuto del regime di affidamento esclusivo rafforzato, è necessario chiarire che esso non priva del tutto il genitore non affidatario della propria responsabilità genitoriale
Il Tribunale di Milano ha precisato inoltre , in più punti dell’ordinanza che, proprio in ragione della mancata soppressione totale della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
L’ordinanza in esame ha sottolineato, fra l’altro, che la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
In sostanza dunque il genitore non affidatario non ha alcun potere decisionale per quello che riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore ma non viene meno la sua responsabilità genitoriale.
Tuttavia c’è da chiedersi in che cosa consiste un responsabilità genitoriale così limitata e se la stessa non sia una sorta di sua decadenza sotto mentite spoglie
Cosi non è, infatti il genitore non affidatario, oltre al dovere di contribuire al mantenimento, egli ha il diritto ex art 337 quater di tenere un compito di vigilanza e la conseguente possibilità di adire al Giudice, laddove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
L’affidamento esclusivo rafforzato quindi è uno strumento che non ha aa funzione di sanzione nei confronti del genitore disattento, ma è uno strumento molto potente da utilizzare a tutela del minore.
Esso pertanto non deve essere interpretato , data la sua funzione estremamente restrigente della responsabilità genitoriale, come una ghiotta occasione di vendetta da utilizzare nei confronti dell’altro genitore.
Lo stesso legislatore ha cercato di porre dei limiti alla strumentalizzazione del regime di affidamento esclusivo, prevedendo che laddove la domanda risulti manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Tale disposizione varrà, a fortiori, nel caso di richiesta di esclusivo rafforzato, in considerazione della gravità del provvedimento richiesto.