Cosa si intende per idoneità o capacità genitoriale
La capacità genitoriale non deve essere confusa cona la personalità dei genitori , è infatti un concetto che non si riferisce all’aspetto psicologico , bensì è un concetto giuridico , pertanto non è possibile stabilire l’idoneità genitoriale attraverso un diagnosi clinica.
L’idoneità genitoriale è infatti enunciata dal legislatore all’articolo 337 ter Cc : Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Laddove in un giudizio di spedizione si chieda l’accertamento della idoneità genitoriale , il CTU dovrà necessariamente verificare e valutare sulla base di questa norma.
Non serviranno complicati testi psicologici e lo studio della personalità dei genitori , basterà dimostrare se gli stessi siano capaci di fare mantenere al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
Il Tribunale ha bisogno di risposte in questo senso , e non interessa che un genitore abbia una determinata personalità piuttosto che un altra
Il rischio concreto di valutare la personalità dei genitori per rispondere al quesito sull’idoneità genitoriale sta nel fatto che da un lato si teme che si determini la responsabilità del genitore non tanto sulla base delle risultanze peritali (criterio accesso, cura, educazione…), ma quanto attraverso le caratteristiche del genitore stesso; dall’altro che lo psicologo, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della responsabilità genitoriale.
Si arriverebbe in altre a parole, quasi a giustificare un assenza totale di responsabilità dovuto alla personalità
Pertanto la mancanza di responsabilità genitoriale non è una diagnosi, ma un comportamento illegittimo alla luce di una disposizione normativa, l’art 337 ter, deve essere valutato il modo in cui il figlio riesce a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Se uno dei due genitori impedisce questo diritto, è possibile prevedere un affidamento esclusivo all’altro.
Il comma 1 dell’art. 337-ter c.c. dovrebbe rappresentare l fine ultimo della Consulenza tecnica.
Una condotta contraria al dettato normativo , porta inevitabilmente a ciò che viene comunemente chiamata l’Alienazione parentale , anch’esso quindi è un concetto giuridico e non clinico che definisce una condotta illegittima da parte di un genitore che impedisce al figlio di mantenere il rapporto equilibrato con entrambi.
In questo caso il compito del Ctu sarà quindi quello di valutare il comportamento di madre padre e figlio ed indagare sulla effettiva motivazione del figlio nel rifiutare uno dei due genitori , se le motivazioni sono evidentemente il risultato di una condotta illegittima di uno dei due genitori ovvero contrario all’art 337 ter cc , quali sono le misure da prendere?
Inversione di collocamento : non sempre possibile
Trasferimento del minore. in una. struttura protetta,
Tuttavia non sempre sono possibile e consigliabili queste soluzioni , in molti casi il giudice tenuto contro del grado del rifiuto e dell’ età del minore, può decidere di non invertire il collocamento , ma possono essere allertati i servizi sociali ed si può procedere ad un ammenda ed ammonimento al genitore alienante nonché condannarlo ad un risarcimento del danno dal momento che il pregiudizio che il genitore alienante arreca al diritto del minore alla bigenitorialità ne attenua sensibilmente l’idoneità genitoriale, la quale si misura anche attraverso la valutazione della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore .