L’affidamento condiviso secondo la Cassazione. (sentenza n 22219 del 12.09.2018)
Fin dalla sua entrata in vigore l’ applicazione dell’affido condiviso è sempre stato oggetto di ampio dibattito, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, le pronuncia della Suprema Corte in materia infatti si sono rilevate spesso altalenanti e alcune volte perfino contraddittorie
L’ultima sentenza sull’argomento è stata al n 22219 del 12.09.2018 ,dove i Giudice di Piazza Cavour si sono pronunciati in un caso specifico di spedizione dice i lTribunale aveva disposto l’affido condiviso con il collocamento presso la madre e fissando i tempi ed i modi di vista del padre, prevedendo anche un assegno di mantinimento.
Il padre pertanto impugnava la decisione del Tribunale in riteneva che il Tribunale benché nella forma avesse applicato l’affidamento condiviso , in sostanza e nella pratica si fosse in presenza di un affidamento esclusivo contrario pertanto alla legge.
Il ricorso del padre è stato respinto sia in Corte di Appello che ha confermato la decisone del Tribunale sia dalla Suprema Corte.
Difatti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il principio dell’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude comunque che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (si veda, in tal senso, anche Cass. n. 18131/2013).
In sostanza i Giudice hanno stabilita che l’applicazione del principio di cui all’ art 337 ter , secondo cui il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, impone che tutti i consequenziali provvedimenti del Giudice siano sempre ispirati al supremo interesse morale e materiale dei figli stessi, disponendo, quando ritenuto giusto e proficuo, anche la possibilità che i minori siano affidati ad entrambi i genitori, con conseguente determinazione dei modi e dei tempi di frequentazione con ciascuno di loro.
In sostanza una volta stabilito il principio che entrambi i genitori hanno uguali rilevanza nella crescita e della cura dei figli , il Giudice esaminando il caso concreto , possa ritenere che il principio generale del supremo interesse del minore posso prevedere quando ritenuto giusto e proficuo che nell’ambito dell’affidamento condiviso ,una collocazione prevalente presso un genitore rispetto ad un altro e tale decisone è solamente sindacabile nel caso in cui il Giudice nell’applicazione si sia discostato dalla’ interesse del minore ,ritenuto il punto essenziale della norma.
Sicchè, il principio enunciato dalla Cassazione nella pronuncia in esame n. 22219/2018, è che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.
Pertanto, anche nell’ipotesi di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione dei figli minori presso uno dei due e la conseguente fissazione delle regole di visita da parte dell’altro, non lede affatto i diritti di quest’ultimo, quando tale decisione sia dettata nel supremo interesse dei minori stessi (nel caso di specie, vi era un continuo ed insanabile contrasto tra i genitori, tanto da poter arrecare turbamento nella figlia minore).