202004.08
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BOLLETTE  : DURANTE IL LOCK DOWN CHI NON PAGA NON RISCHIA IL DISTACCO .

Durante questo periodo di lockdown le bollette per le utenze domestiche continuano ad essere regolarmente consegnate agli utenti: questo,  in relazione  sopratutto ai  maggior consumi dei servizi essenziali causati dal contingentamento obbligatorio a casa, sommato al fatto che per alcuni nuclei familiari nel periodo di detto  contingentamento le entrate sono ridotte, rende il problema di non  scarsa rilevanza pratica.

 I vari decreti legge che si sono susseguiti in questo periodo non hanno previsto , se non nelle originali zone rosse (Lombardia e Veneto), alcuna sospensione del pagamento delle bollette dell’utenza domestica .

Tuttavia sono allo studio misure per venire incontro ai consumatori.

La delibera 60/2020/r dell’Autorità di regolazione ha stabilito che nell’ambito dei servizio di vendita di energia elettrica e gas non si applica , per le bollette in scadenza nel periodo 10 marzo /13 aprile , la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento dello obbligazione di pagamento.  In altre parole  è stato deciso di  sospendere in tutta Italia le procedure per il distacco per morosità . Ugualmente per il servizio idrico integrato , il gestore del servizio , non può procedere alla sospensione del servizio stesso, e nel caso abbia già eseguito una sospensione , è obbligato a riattivarla immediatamente.

Nessuna sospensione quindi del pagamento , ma quanto meno non si rischi il distacco, questo significa che le fatture finita l’emergenza andranno saldate comunque, altrimenti si avvierà la procedura di recupero . 

Per quanto riguarda le bollette di luce e gas , sarà in futuro  però indispensabile  far seguire un periodo in cui i pagamenti in ritardo non siano richiesti tutti e subito ma distribuiti nel tempo . Per quanto riguarda invece la morosità idrica  la delibera Arera 311/2019/R idi  offre già la possibilità all’utente di per ottenere una dilazione dei pagamenti , a condizione che sia pagato il 50% del dovuto , in questo caso il residuo potrà essere dilazionato tramite una rateizzazione avanti una durata massima di 12 mesi .

Per ottenere il diritto alla dilazione occorre che siano rispettati i seguenti termini : trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura, o in questo caso dalla fine dell’emergenza , il gestore invierà un sollecito bonario all’Utenza , trascorsi poi 25 giorni dalla scadenza , il gestore ha l’obbligo di offrire insieme alla lettera dei costituzione  in mora, la proposta di rateizzazione dei pagamenti, a cui l’utente dovrà aderire. 

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