Il coordinatore genitoriale a tutela dell’affidamento condiviso
E’ molto frequente che in conseguenza di una separazione i rapporti tra i genitori diventino particolarmente conflittuali. Conflitto che rende difficile la gestione dell’affidamento condiviso, quanto meno nell’imminenza della separazione, facendo venire quindi meno la valorizzazione del “best interest of Child” e del principio della bigenitorialità.
Ciò ha fatto si che molti Tribunali, anche se in assenza di un riscontro normativo diretto, ricorressero alla fuga del Coordinatore genitoriale, istituto di ordine statunitense destinato al supporto di quelle coppie di genitori che vivono situazioni particolarmente conflittuali .
E’ quanto accaduto in una recente sentenza del Tribunale di Pavia depositata il 9 dicembre 2020. Nel procedimento indicato il collegio ha ribaltato il provvedimento provvisorio adottato dal Presidente che , a seguito di una forte conflittualità tra i genitori, aveva disposto oltre che l’affidamento esclusivo alla madre, il collocamento abitativo prevalente dei minori presso la madre stessa, disponendo che il padre potesse tenerli con se un giorno la settimana e ad weekend alternati .
La decisone del Presidente era stata presa in relazione del fatto che la separazione tra i genitori non era stata affatto pacifica, sfogata anche in vari denunce penali, una a seguito di sospetto di abuso sessuale del minore da parte del padre, abuso poi rivelatosi infondato.
Nell’espletamento dell’attività istruttoria la CTU ha ritenuto invece possibile l’affidamento condiviso, ma ha ravvisato la possibilità che la coppia fosse seguita da un coordinatore genitoriale che le parti hanno individuato nella stessa consulente .
Il Tribunale ha quindi ritenuto possibile che dopo la chiusura del contenzioso giudiziale vi possa essere la possibilità della ripresa di un nuovo dialogo tra le parti e di una forma di collaborazione, anche facilitata dal fatto della possibile riduzione del conflitto in seguito al tempo trascorso. Il coordinatore sarà tenuto quindi ad intervenire in aiuto dei genitori per dover prendere quelle decisioni relative ad argomenti di fondamentale importanza per i minori, quale l’istruzione e le attività extra scolastiche la salute e l’eventuale terapia psicologica.
Si rileva inoltre che le condizioni economiche della parti sono tali da non rendere particolarmente difficoltoso il dover sostenere il costo del coordinatore genitoriale e che tale figura è ritenuta indispensabile per poter statuire sull’affidamento condiviso.
Il Tribunale non può nominare un coordinatore genitoriale cosi come fa con il CTU, ma tale figura dovrà essere individuata dalla coppia, poiché il rapporto che si instaura tra i genitori ed il coordinatore ha natura contrattuale e deve essere caratterizzato dalla fiducia di entrambe le parti. Nominativo da ricercare nell’elenco redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati .
Il Tribunale si spinge addirittura oltre, infatti non solo solo statuisce l’affidamento condiviso, ma propone la soluzione del collocamento paritario, perché si ritiene che non sia la quantità dl numero dei giorni di frequentazione ad influire sulla serenità dei minori, ma è la sofferenza determinata dal conflitto dei genitori incapaci, presi dalla loro rabbia, di armonizzare la loro linee educative .
Il Ctu aveva infatti evidenziato di come i pochi giorni trascorsi con il padre hanno provocato nei minori un elevato grado di sofferenza .