Il piano genitoriale che cosa è…problemi applicativi
Con la riforma Cartabia il legislatore ha previsto che debba essere depositato assieme al ricorso per la spedizione e/o il divorzio il cosiddetto piano genitoriale con gli impegni quotidiani dei figli; dovranno in sostanza essere indicate nel piano : la scuola , le attività , la gestione dei pomeriggi o della vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per poter stabilire le regole dell’affidamento, il collocamento e la regolamentazione del diritto di visita del minore , cosicché il giudice si possa rendere conto di quali siano gli interessi del minore stesso e quale sia l’effettivo apporto che ogni genitore da singolarmente alla crescita del figlio e nell’ esercizio della responsabilità genitoriale , in questo modo il giudice potrà anche sanzionare il genitore che prima ha sottoscritto il piano genitoriale ma poi non lo rispetta nei modi e nella modalità.
La normativa in questione tuttavia, non determina l’entità della sanzione , né indica dei criteri utili alla individuazione dio una determinata somma di denaro ai fini risarcitori, in questo modo quindi la norma risulta essere eccessivamente indeterminata e crea spazia a discrezionalità non accettabile .
Anche in questo caso a parere di chi scrive pur cercando di perseguire un fine sicuramente condivisibile, quello della tutela del minore, i punti di criticità sono evidenti : non solo si crea un ulteriore incombente per le parti ma il legislatore conferisce un potere di ingerenza eccessivo la Giudice il quale entra in tutto per tutto nella gestione della famiglia , in vera e propria intrusione del poter giudiziari nella vita privata delle persona, che anche se al fine di tutelare i minore può rappresentare un boomerang, nella gestione del conflitto. Gli impegni e le attività quotidiane dei minori non posso essere cristallizzati in un documento ma evolvono nel tempo, quello che va bene al momento del disposato del riconosco non detto, anzi sicuramente non lo sarà dopo una paio danni duellando il minore sarà cresciuto e cambieranno le sue esigenze. Senza contare i fatto che inevitabilmente la rottura del nucleo familiare comprerà inevitabilmente modifiche alla abitudini di tutti i componenti , ed inoltre convincere la parti presentare un ricorso cosi complesso, renderà inapplicabile il principio di sinteticità degli atti propio della riforma.
A questo proposito non è ancora chiaro se via sia la possibilità in un secondo momento di integrare il piano genitoriale già presentato a causa del mutamento di alcune circostanze di vita del minore. Anche e soprano in realzione al tenore di vita del stesso , dal momento che in seguito alla separazione vi sia inevitabilmente anche un ridimensionamento patrimoniale della famiglia .
Bisognerà, quindi, consentire alle parti, in corso di causa, di poter integrare l’inventario sulla vita personale, scolastica e amicale del minore con la introduzione di quei dati aggiuntivi, imprevedibili in precedenza, che riempiano di senso compiuto quegli aggettivi affetti da genericità.
Il piano genitoriale e privacy
Nello inserire nel piano genitoriale informazioni riguardanti il minore , vista la genericità della norma alcuni Tribunali hanno provveduto ad emanare protocolli, ma vi vi sono indubbiamente alcune problematiche riguardanti anche la privacy che evidentemente devono essere sfuggite un pò a tutti ,molti protocolli richiedono infatti che il piano contenga tra gli altri : «Eventuali disturbi dell’apprendimento. Lezioni private. Con quale frequenza si è fatto ricorso al pediatra privato. Eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione (diabete infantile, celiachia, allergie respiratorie o alimentari, altro). Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti nel corso degli ultimi tre anni. Farmaci (non da banco) regolarmente assunti dai figli».
Tale disposizione sembra in contrasto con l’art 16 della Convenzione di New York sui diritto del fanciullo alla quale l’Italia ha aderito : «Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti, che nessun minorenne deve subire interferenze nello svolgimento della sua vita privata, neanche da parte dei genitori ». Cosi coma appare evidente il contrasto con gli art 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Art 7 : («Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni») e 8 : (« Protezione dei dati di carattere personale. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente»)
Ulteriore problema. Lo si evidenzia laddove il minore appartenga alla cosiddetta categoria di grande minore , ovvero di età compresa tra i 12 e i 18 anni , in questo caso infatti egli è titolare in proprio del diritto al consenso informato alla diffusione dei suoi dati personali. Con particolare riferimento alla normativa italiana, l’art. 2-quinquies del D.lgs. 101/2018 dichiara che il minore, che abbia compiuto i 14 anni, può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ipotesi che, per analogia, si applica ad ogni informazione diffusa all’esterno.
Anche senza voler entrare necessariamente nella sfera della salute il problema può anche emergere in un contesto molto più frequente quello delle ripetizioni private : può essere che il minore prenda ripetizioni in accordo oca uno dei genitori senza che l’altro lo sappia, la scelta della ripetizione non necessariamente in un ambiente familiare può e deve essere condivisa con entrambi genitori, ci si chiede in questo caso quale ripercussione possa avere il genitore che ha nascosto all’altro una momentanea condizione di difficoltà scolastica del figlio adolescente?
La previsione ed obbligo di redazione del piano genitoriale quindi non tiene assolutamente conto della volta del minore di non rendere noti alcuni parti della sua vita a terzi , e comunque tale previsione riduce la vita del minore ad una mera elencazione di regole predefinite che tra l’altro non posso essere cristallizzate perché in continua evoluzione . Regole inoltre contrarie alla sua privacy.
Ed inoltre. Il fatto che in una separazione giudiziaria il piano genitoriale deve essere effettuato separatamente dalla aperti . Via la concreta possibilità che il conflitto distorta anche il punto di vista di ognuno dei genitori, e che quindi si paesino contraddizioni e contrasti sulla diversa percezione del vissuto nel contesto familiare, e soprattutto sulle aspettative educative e di crescita dei figli ,e può emerge non quindi la migliore scelta per i figli ma quella per il genitore in opposizione all’altro.