La regola dell’affido paritario può essere derogata nell’interesse del minore:Cassazione civile, sez. I, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3372.
L’affidamento condiviso paritario è la regola generale di affisdamento a cui si deve ispirare il Giudice nel momento in cui deve decidere sull’affidamento del minore. Tuttavia non è può essere definito un dogma assoluto ,in quanto il legislatore ha previsto che alla base di questo tipo di affidamento vi è il superiore interesse del onore a mantenere il diritto alla bigenitorialità anche in caso di seprazione dei genitori, se durante la spedizione emerge che per una serie di motivi l’affidamento paritario sarebbe contrario all’interesse del inore ,il giudice può disporre diversamente.
Il giudice di merito ben può individuare infatti, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Pertanto il principio di affidamento condiviso ha soltanto una natura tendenziale che comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell’interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia maggiormente confacente al suo benessere nell’immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori.
In sostanza i diritto alla bigenitorialità lo si tutela anche nel caso cui in indeterminato momento il rapporto con un genitore non sia praticabile per il minore e pertanto viene provvisoriamente disposto una collocazione esclusiva ma nello stesso tempo si debbano creare i presupposti per “la ripresa e il mantenimento dei rapporti”, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, a una frequentazione paritaria.