Affido condiviso, i figli restano a casa: sono i genitori a spostarsi
Nel decidere sulla collocazione dei figli nell’affidamento condiviso il giudice deve vedere, secondo quelle che sono le evidenze processuali, quali soluzione corrisponda di più all’ interesse dei minori.
Può capitare quindi come è accaduto nella sentenza della Corte di Appello di Torino che l’interesse dei minori si ottenga lasciando gli stessi nella casa familiare ed imporre la “turnazione” ai genitori .
Per i giudici torinesi, infatti, le bambine sono legate ad entrambi i genitori, tutti e due sono «protettivi, accudenti e consolanti», sia il padre sia la madre dispongono di altre abitazioni, e possono dunque, nella settimana in cui non sono di “turno” restare nelle loro abitazioni. E, se queste non sono di loro gradimento, possono affittarle e con i proventi scegliere immobili di loro gusto.
Non rileva ,secondo i giudici torinesi, l’elevata conflittualità tra i genitori , in quanto la stessa non sembra influisse nel rapporto genitore figli , perché entrambi sono protetti accudenti e consolanti, giudici territoriali valorizzano infatti la relazione con le minori. Padre e madre «sono presenti nella vita delle loro figlie in tutti i contesti – si legge nel decreto – da quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità si avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e paterni»
Date anche le indicazioni per la sistemazione logistica di mamma e papà, quando sono in “trasferta”, la Corte conferma le piene capacità genitoriali dei due, anche grazie al loro impegno di potersi raccordare come genitori. Decide per un assegno in favore delle figlie di 200 euro in totale, da versare alla madre e chiude la partita.