202407.22
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Affidamento condiviso: i tempi di bigenitorialità non sono sempre paritetici

Non c’è un’applicazione rigida in termini di parità del periodo di frequentazione del minore con ciascun genitore, ma l’estensione dei tempi può dipendere anche dalla tenera età del figlio e dall’allattamento. Lo ha statuito laCassazione civile, sez. I, ordinanza 11 luglio 2024, n. 19069.

Quando si parla di affidamento condiviso , molte volte si tende a confonderlo con l’affidamento paritetico , ovvero l’ esatta divisione del tempo del minore spartita tra i genitori , ed invece non sempre succede questo , ed il dettato dell’art 337- ter del codice civile non deve essere sempre preso alla lettera , quando va contro l’interessa del minore.

In particolare nella citata sentenza la Corte precisa che i tempi di bigenitorialità non debbano essere considerati “paritetici” e l’estensione dei pernotti presso l’abitazione del padre non sia conciliabile con la tenera età del figlio, che al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva poco più di un anno ed era ancora allattato al seno dalla madre. Peraltro la Corte di merito, nel disporre l’affidamento condiviso, ha in ogni caso assicurato al padre non convivente prevalentemente la visita ed il prelievo con sé del bambino, solo per un paio di giorni alla settimana.

La stessa Corte di merito ha anche dato una indicazione per il futuro, statuendo nel decreto impugnato che, all’età di tre anni del figlio, i pernotti presso il padre vengano aumentati.

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