Mediazione: per il diritto alla provvigione non basta mettere in relazione le parti tra loro
Ai fini dell’insorgenza del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., l’aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente a conferire all’intervento il carattere dell’adeguatezza.
Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva escluso che il primo contatto tra le parti ad opera del mediatore avesse avuto un’incidenza sulle nuove trattative che avevano comportato la conclusione dell’affare. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza del 5 dicembre 2024, n. 31177.
La Corte ha escluso l’ insorgenza del diritto alla provvigione ex
art. 1755, comma 1, c.c., in quanto sarebbe stato necessario che tra l’intervento del mediatore e la conclusione dell’affare vi fosse un nesso di causalità adeguata, senza che l’aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all’intervento il carattere dell’adeguatezza e senza che l’intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l’operato del primo mediatore e la conclusione dell’affare, essendo all’uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l’intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell’affare sia indipendente da tale intervento.
Al contrario, nel caso di specie le parti hanno trattato indipendentemente e l’intervento dell’agenzia che è servito unicamente a far conoscere alla parte acquirente dell’esistenza del suddetto immobile.