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Locazione transitoria e requisiti formali: in difetto la durata è ordinaria

La valida stipula di un contratto di locazione ad uso transitorio deve essere accompagnata dalla espressa e documentata indicazione delle ragioni che giustificano una ridotta durata del rapporto. In mancanza, il giudice può riqualificare il contratto per la ordinaria durata quadriennale, rinnovabile alla prima scadenza, secondo le previsioni della legge n. 431/1998.

Se pertanto in un contratto ad uso transitorio non si specificano espressamente le regioni della transitorietà , in particolare, la indicazione delle ragioni atte a giustificare la transitorietà del rapporto (formalmente riferita a motivi “lavorativi” del locatario) non risulta adeguatamente circostanziata, ed viene meno la necessaria allegazione della documentazione atta a comprovarne la sussistenza , il giudice puo riportare i locntratto ad un contratto di locazione ad uso abitativo (4+4).

Tale principio è espresso anche da costante giurisprudenza della Cassazione vedi per ultimo Cass. civ. sez. III, 20/02/2014, n. 4075 la cui massima afferma che: “Ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria a norma del combinato disposto di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e
D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore; 2) l’allegazione, al contratto, di un’apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza; 3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine; in caso d’inosservanza di quelle modalità e mancata ricorrenza dei presupposti indicati il contratto di locazione ha durata ordinaria e va ricondotto nell’alveo dei contratti di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, commi 2 e 3”).

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