202503.26
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Adozione internazionale: legittima l’adozione dei single

La sentenza n 33 del 2025 della Corte Costituzionale ha introdotto una rilevante novità riguardo l’adozione internazionale, consentendo anche ai signlge di poter accedere all’adozione .

Lo ha fatto accogliendo l’eccezione di incostituzionalità della legge sulle adozioni internazionali , sollevata da una donna di Firenze , nella parte in cui non consente alla persona non ocnisugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e la. giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata . di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali .

Secondo il giudice in questo caso la legge viola due principi costituzionalmente garantiti : la tutela dell’interesse del minore e il diritto ala vita privata della persona non coniugata.

  • Interesse del minore : Secondo il giudice quindi un contesto familiare armonioso e stabile non necessariamente deve essere ricercato in una struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo di un matrimonio. L’idoneità genitoriale che possa tutelare l’interesse del minore, può essere trovata anche in contesto familiare monoparentale, dal momento che questo tipo di nucleo familiare ha trovato tutela nel tessuto costituzionale. In sostanza se vien riconosciuta una rilevanza costituzionale alla famiglia monoparentale non si capisce il motivo perché a questo tipo di famiglia non possa essere garantite la possibilità di adottare un bambino E’ una famiglia pertanto se viene fatta una valutazione in concreto di idoneità, il minore sarà più tutelato in un contesto familiare anche se monoparentale, piuttosto che in una casa famiglia senza una rete familiare di riferimento.
  • Lesione del diritto alla vita privata : il Giudice ha inoltre ravvisato nelle legge una violazione di cui all’art 8 CEDU ovvero una lesione alla vita private del single, che ha come tutti u l diritto di stabilire e sviluppare relazione con altri esseri umani come parte del diritti allo sviluppo personale e del principio di dignità umana. Veniva inoltre lese anche il diritto all’autodeterminazione.
  • Nella prospettiva del rimettente, l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale sarebbe stata un mezzo inidoneo allo scopo di garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, posto che anche il nucleo familiare monoparentale può assicurare un focolare domestico stabile ed armonioso .

Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’
art. 29-bis, comma 1, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Rimane, dunque, ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’
art. 6 della L. n. 184 del 1983. In particolare, l’adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo essere affettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intenda adottare. Al minore adottato dalla persona singola sarà riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 c.c., al quale implicitamente rimanda l’art. 27 della
L. n. 184 del 1983, a sua volta richiamato dall’art. 35, comma 1, della medesima legge.

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