Affidamento condiviso :Applicazione principio della bigenitorialità in un caso concreto
Una recente decisione del Tribunale di Bologna, ha adottato un ordinanza che a prima vista potrebbe sembrare un’ anticipazione dell’applicazione del tanto contestato Disegno di legge Pillon sull’affidamento condiviso, è stato infatti disposto nell’ordinanza in oggetto :il collocamento presso il padre di due bambini di 10 e 6 anni d’età; l’assegnazione della casa familiare al padre; tempi di permanenza presso papà e mamma identici e alternati: una settimana ciascuno, da lunedì a domenica; mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore nel tempo di permanenza presso di sè; a carico del padre il 100% delle spese straordinarie, misura questa perequativa, volta cioè a compensare le spese che la madre dovrà sostenere per la propria nuova abitazione.
Ad una prima analisi, salta all’occhi del lettor ,che il Tribunale di Bologna abbia applicato in maniera letterale i principi dell’affidamento condiviso, applicando alla lettera di dettami della norma. Tuttavia basta addentrarsi nella motivazione del provvedimento per accorgersi che la decisione adottata dal Tribunale emiliano , non è un applicazione formale e pedissequa di un provvedimento normativo, ma la conclusione di un ragionamento e dell’analisi della fattispecie concreta che porta inevitabilmente il Giudice ad arrivare alle conclusioni succitate.
Andiamo con ordine, sull’assegnazione della casa familiare, si tratta di un appartamento di proprietà della famiglia del marito , facente parte di un villetta bifamiliare dove vivono anche i genitori di lui , il Giudice ha stabilito che considerato il fatto che nell’immobile le due famiglie vivono quotidianamente a stretto contatto Contatto di cui, da un lato, hanno sempre beneficiato gli stessi figli della coppia, avendo opportunità di condividere facilmente tempo e spazio con i nonni paterni e i cugini, ma che, dall’altro, ha costituito costante ed inevitabile occasione di interrelazione tra gli adulti, situazione che oggi, con la disgregazione della unità familiare dei coniugi, comporta il verosimile rischio di un acuirsi di significative tensioni (…) nell’ipotesi di perdurante coabitazione della sola odierna attrice in un contesto abitativo di così stretta commistione con la famiglia d’origine del marito; tensioni quotidiane che finirebbero inevitabilmente per esporre ad un inutile pregiudizio i minori, che al contrario, proprio in questo delicato periodo di adattamento alla perdita dell’unità familiare, necessitano di un clima quotidiano il più possibile sereno e disteso”.
In sostanza il Giudice ha ritenuto che un decisione del genere tutelasse il maggior interesse dei minori, dal momento che il contatto diretto tra la madre e la famiglia del padre avrebbero sicuramente portato ad un’ esasperazione del conflitto , più di quanto in realtà non lo fosse già..
Sui tempi paritetici riguardo alle frequentazione dei genitori tenuto conto del fatto che i genitori avevano un lavoro molto simile sia in termini di orario sia in termini di reddito , pertanto una decisione del genere sarebbe stata la più sensata onde fare mantenere ai due bambini un rapporto equilibrato con i genitori .
Sulla base quindi di tale alternanza e della ritenuta sostanziale corrispondenza dei redditi tra i due genitori, il giudice prevede altresì il mantenimento diretto, fatta eccezione per le spese straordinarie, addossate per intero al padre, considerato che la moglie dovrà sostenere un onere economico per la propria nuova sistemazione abitativa
Appare evidente che un decisone del genere possa rappresentate un sorta di rivoluzione copernicana del diritto di famiglia e nei procedimenti di separazione, viene meno in maniera del tutto evidente il concetto , tanto caro ai Tribunali italiani della Matrnal Preference , si prende atto ovvero del cambiamento della nostra società e della possibilità che il supremo interesse dei minori si possa in alcuni casi perseguire anche contravvenendo al principio generale dell’collocamento prevalente presso la madre e la necessaria assegnazione della casa familiare alla stessa indipendentemente dal titolo di proprietà e dalle peculiarità dei casi concreti.