202001.03
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Affidamento condiviso e affidamento esclusivo, quando ?


La legge  54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento la regola generale dell’affidamento condiviso dei figli durante la separazione .

Tuttavia l’art 337 quater cc, lascia la possibilità al Giudice di disporre l’affidamento ad un solo dei genitori (affidamento esclusivo)vediamo quando: La mera conflittualità  tra i genitori non preclude l’affidamento condiviso, se si mantiene nei limiti di una tollerabile disagio per i figli, tuttavia diviene motivo di affidamento esclusivo nel caso in cui tale conflittualità di manifesta in forme atte ad alternare e porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore.

La mancata cooperazione di uno dei due genitori intesa come un comportamento inadeguato  a ripristinare un rapporto non conflittuale con il minore con l’altro genitore  invece può  essere un motivo per cui il Giudice si pronunci per l’affidamento esclusivo . Cosi come può essere motivo di affidamento esclusivo la mancanza di inidoneità genitoriale rilavata dalla inidoneità di uno dei genitori a preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, per cui, se uno dei due non si attiva in tale senso, anzi si adopera per minarne le fondamenta si ravvisa l’inadeguatezza genitoriale che legittima l’affidamento esclusivo.

La giurisprudenza poi ha individuato dei comportamenti che possono portare a quello che viene definito  l’affidamento super esclusivo , come il disinteresse di uno dei genitori per l’esercizio  delle responsabilità genitoriale, desumibile dalla contumacia processuale, che evidentemente indica scarsa adeguatezza ad assumere in modo consapevole il ruolo genitoriale e impone quindi di concentrare sull’altro genitore le scelte più rilevanti per il figlio .

Anche la mancata partecipazione agli incontri di coppia genitoriale fissati davanti al CTU , può essere un comportamento che giustifica l’affidamento superesclusivo, in quanto tale condotta pregiudica la crescita psicologica dei figli , impendendo l’avvio di progetti di aiuto e sostegno.

Anche la distanza tra le abitazione dei due genitori, può essere motivo  di affidamento superesclusivo se tale distanza rende difficile la comunicazioni tra genitori e colui che abita distante dimostri un totale disinteresse per i figli .

Preme ricordare  in conclusione che non esistono condotte di per se sufficienti ad applicare l’affidamento esclusivo , rispetto alla regola generale dell’affidamento condiviso, ma dovrà essere verificato l’effetto che un determinata condotta ha sulla crescita psicologica del minore , e solo se tale effetto verrà ritenuto negativo,  attraverso una valutazione che solo il Giudice può fare, si dovrà procedere in tal  senso . 



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