Casa coniugale : che ne è delle spese effettuate sulla casa, dal coniuge non proprietario, in sede di separazione
Durante la separazione capita spesso che il coniuge non proprietario della casa coniugale che abbia provveduto in via esclusiva al pagamento della ristrutturazione della casa stessa, voglia chiedere il rimborso, almeno della metà di quanto ha pagato. Cosa dice in proposito la legge?
In realtà non esiste alcun riferimento normativo in questo senso, bisognerà quindi rifarsi alle regole generali della comunione: con la separazione personale si scioglie anche la comunione e ciascun coniuge è tenuto a rimborsare all’altro le somme prelevate dal patrimonio comune ed impegnate per fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni ex familiari art 192 cc.
Per bisogni familiari si intende : le spese per il mantenimento della famiglia, istruzione dei figli, obbligazione contratte anche da uno solo dei coniugi ma per il bene della famiglia .
Vediamo ore come si applicane queste norme al caso di cui parliamo, ovvero di spese fatte da un solo coniuge nella ristrutturazione e/o migliorie apportate alla casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.
Recentissima giurisprudenza* ha escluso l’esistenza di un diritto del coniuge non proprietario del bene ad ottenere un’indennità per i lavori eseguiti a propria cura e spesa, la Corte ha motivato questa argomentazione applicando in via analogica il principio di cui all’art 192 cc sopra esposto, ovvero che si devono considerare questi lavori finalizzati a rendere più confacente alle esigenza della famiglia, l’abitazione messa a disposizione dall’atro coniuge. Anche nel caso in cui tali spese siano considerate avvenute in adempimento dell’obbligo di cui all’art 143 cc non sussiste il diritto al rimborso. Si potrà ottenere invece un equo indennizzo laddove si dimostri che tali spese abbiano aumentato il valore patrimoniale dell’immobile in base al disposto dev’art 1150 cc e che siano state fatte esclusivamente per questo fine ,e non per soddisfare i bisogni della famiglia, ovviamente l’onere della prova spetta a chi richiede il rimborso.
In conclusione quindi al coniuge non proprietario non spetta alcuna restituzione delle somme versate, ma un identità da valutarsi ai sensi dell’art 1150 cc , purché dimostri che tali esborsi non siano avvenuti per il mero soddisfacimento di un interesse familiare
*Sentenza Cassazione 1049/2015 : Il marito non proprietario dell’immobile, aver realizzato su du esso interventi edilizi grazie ai quali si era ricavata una sola abitazione da due appartamenti contigui esistenti originariamente ; egli aveva anche finanziato il rifacimento degli impianti di riscaldamento e di impermeabilizzazione, la sostituzione dei pavimenti ed altro ancora. Tuttavia via la Corte non ha riconosciuto nessun indennizzo al marito ,benché detti interventi avessero oggettivamente incrementato il valore dell’abitazione , in quanto ha applicato il principio di presunzione che dette spese fossero servite al soddisfacimento dei bisogni familiari e non esclusivamente al solo incremento di valore dell’immobile.