Il decreto sulla filiazione ,un duro colpo all’affidamento condiviso
La legge 54/2006 sull’affidamento condiviso è stata una legge tanto attesa che ha risposto ad un esigenza sociale a cui ormai la vecchia pratica dell’affidamento esclusivo non corrispondeva più , ovvero si è preso atto e forse anche troppo tardi che anche in caso di sparazione personale dei coniugi il minore ha diritto alla bigenitorialità , tenendo sopratutto conto del fatto che anche i padri ,che di fatto erano sempre i genitori penalizzati , potevano essere genitori consapevoli ed amorevoli versoi figli. Secondo questo assioma secondo la citata legge sarebbe dovuto sparire la figura sia del genitore affidatario sia della residenza abituale così come la forma di mantenimento indiretto ,per mezzo dell’assegno del genitore non affidatario, infatti nella lettera della legge non si fa riferimento ad alcun assegno di mantenimento per i figli , in quanto lo spirito dell’affidamento condiviso va nel senso che i bambini dovranno passare il tempo in misura eguale con entrambi i genitori e quindi non ha più senso di parlare di mantenimento indiretto , ogni genitore si occuperà direttamente del mantenimento dei figli così come succedeva quando la coppia non era separata, spariva per volontà del legislatore la figura del cosiddetto genitore di serie A e genitori di serie B, altrimenti detto del tempo libero.
La volontà del legislatore si è però sempre scontrata con la prassi giurisprudenziale che mai o almeno raramente ha , nelle decisioni dei tribunali applicato la legge sull’affidamento condiviso ,fino a che anche il governo si è dovuto convertire alla giurisprudenza prevalente con l’emanazione del dlgs 28 dicembre 2013 n 154 che in pratica ha svuotato di contenuto l’affidamento condiviso vediamo come : il nuovo art 316 che ha introdotto il nuovo concetto di responsabilità genitoriale ,sostituendo così la vecchia potestà genitoriale, ma ha anche introdotto il concetto di residenza abituale del minore , quando lo spirito dell’affidamento condiviso dovrebbe essere quello di parlare di residenza congiunta o almeno di doppia residenza , l’art 337 ter reintroduce la corresponsione di un assegno o periodico per il mantenimento dei minori , assegno che dalla legge 54/2006 non era previsto in quanto un genitore si sarebbe dovuto occupare in maniera diretta del mantenimento del figlio al pari dell’altro , ma c’è di più il successivo art 337 quater prevede la possibilità che il giudice posso disporre autonomamente l’affidamento ad un solo genitore, qualora ritenga che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore. Vi è quindi rispetto all spirito delle legge sull’affidamento condiviso un maggior potere decisionale al giudice, quando prima ,l’esclusione dell’affidamento condiviso lo si aveva solo per gravi motivi. Ma l’apoteosi la si raggiunge con l’art 337 sexies dove si prevede che un genitore qualora volesse cambiare residenza ha il solo obbligo di comunicarlo con qualsiasi mezzo, quindi anche un sms, all’altro genitore entro 30 giorni , la mancata cominucazione obbliga al risarcimento del danno. In altre parole un genitore può arbitrariamente cambiare residenza portarsi con se il figlio e l ‘unico obbligo che ha è la comunicazione entro 30 giorni , in teoria per 29 giorno l’altro genitore può non avere alcuna idea di dove sia il figlio , appare evidente che in questo caso viene meno quel diritto che paradossalmente lo stesso decreto legislativo dice di perseguire, ovvero il diritto alla bigenitorialità ed in pratica vuole dire anche una demolizione totale dell’affidamento condiviso .
Si può tranquillamente dire che dall’affidamento condiviso della l n 54/2006 siamo passati al d.lvo 28 dicembre 2013 n 154 del falso condiviso. Si è dato in altri termini l’autorizzazione al giudice ed di applicare tranquillamente ancora la pratica dell’affidamento esclusivo