201411.18
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Le domande più comuni nei giudizi di separazione

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Quali differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

La separazione consensuale è il frutto di un accordo tra i coniugi  con il quale si impegnano a regolare i rapporti patrimoniali ed il regime di affidamento dei figli in seguito alla separazione . Può avvenire anche con l’assistenza di un solo legale che rappresenta entrambi i coniugi, l’accordo una volta raggiunto dovrà essere presentato dall’avvocato  al Presidente del tribunale il quale provvederà a ratificarlo.

Nel caso in sui la coppia non abbia figli minori , o maggiorenni non autonomi , la stessa  una volta trovato l’accordo potrà recarsi personalmente  davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato contratto matrimonio e tale accordo produrrà lo stesso effetto del provvedimento di omologa del Tribunale.

Qualora i coniugi da soli o con l’assistenza di un solo avvocato non dovessero riuscire a trovare l’accordo potranno cercare una soluzione concordata per mezzo dei loro legali .  Il coniuge che vorrà procedere con la separazione dovrà quindi tramite il proprio legale invitare l’altro a trovare  un accordo per mezzo della negoziazione assistita  da  avvocati   tale accordo produrrà  anch’esso lo stesso effetto di un provvedimento emesso dal giudice , in caso di presenza di figli minori l’accedo dovrà essere sottoposto al vaglio del Pm il quale dovrà apporre il proprio nulla osta.

Per porter arrivare ad un accordo di separazione esiste  anche la possibilità di accedere alla partica collaborativa .

Se l’acordo per una separazione consensuale non viene raggiunto attraverso le strade su esposte, il coniuge che intende interrompere la convivenza dove instaurare un procedimento giudiziale che è una vera e propria  causa civile, in questo caso quindi le condizioni di separazione saranno decise e esclusivamente dal giudice attraverso l’emanazione di una sentenza. Tuttavia le parti possiamo in qualunque momento travare un accordo e  chiudere il procedimento con una separazione consensuale.

ESITE ANCORA L’ABBANDONO DI TETTO CONIUGALE?

Tale condotta ad oggi non integra la fattispecie di reato.

Tuttavia se un coniuge abbandona la casa coniugale lasciando l’altro coniuge privo dei mezzi di sostentamento , tale condotta potrebbe essere inquadrata nel reato di violazione degli obblighi familiari . L’allontanamento dal domicilio comunque puo’ essere causa di addebito della separazione sempre che tale allontanamento venga considerato dal giudice senza giusta causa e fonte della crisi coniugale.

IN CHE COSA CONSISTE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ?

L’addebito della separazione  viene imputato al coniuge che ha violato i doveri di fedeltà ,assistenza morale e materiale, nei confronti dell’altro , ed è necessario  che queste mancanze siano la causa della fine del matrimonio.  Al coniuge al quale viene imputato l’addebito perde il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento nel caso di mancanza di adeguati redditi propri , e perde inoltre il diritto successorio alla quota legittima nei confronti dell’altro coniuge.

IN CHE COSA CONSISTE L’AFFIDAMENTO CONDIVISO in materia di figli?

Nel nostro ordinamento è previsto nella separazione che  i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori , salvo l’ipotesi marginali di affidamento esclusivo, quando questo è nell’esclusivo interesse del minore.
La recente riforma sulla filiazione ha un po’ svalutato la nozione di affidamento congiunto che era stata fatta propria dal legislatore nel 2007, ovvero si intende affidamento condiviso quando le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione ,all’educazione, alla salute sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori.  Sarà individuato in ogni caso un genitore collocatario dove i figli vivranno prevalentemente ,stabilendo orari di visita e giorni con cui potranno stare con l’altro genitore secondo un calendario stabilito , che sarà frutto di un accordo nella separazione consensuale o stabilito dal giudice nella separazione giudiziale.

L’accordo deve comunque tutelare  il superiore interesse del minore ed il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

A CHI VIENE ASSEGNATA LA CASA CONIUGALE?

L’art 337 sexies del codice civile prevede che venga assegnata tenendo  conto del prioritariamente delle esigenze dei figli pertanto  verrà assegnata al genitore  presso cui i figli saranno collocati . Dell’assegnazione della casa coniugale si  tiene conto nella determinazione dell’aspetto economico della separazione , questo vuole dire che sei i figli sono collocati preso la madre e la casa coniugale è di proprietà del padre , quest’ultima verra assegnata alla madre ma di questo si terrà conto in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento.

QUANDO DI SCIOGLIE LA COMUNIONE LEGALE?

La comunione legale si scoglie solamente con il provvedimento di omologa e con la sentenza di separazione soltanto in quel momento una volta stabilito a quanto ammonta il patrimonio in comunione  si potrà dividerlo in quote uguali, ma fino ad allora ciascun coniuge in comunione potrà disporre del patrimonio a suo piacimento senza dover rendere conto all’altro sempre dopo aver provveduto ai bisogni della famiglia.

DOPO QUANTO POSSO OTTENERE IL DIVORZIO DOPO LA SEPARAZIONE?

Ad oggi per proporre la domanda di divorzio  è necessario che siano trascorsi lamento tre anni dalla comparizione della parti davanti al Tribunale  e che sia stata pronunciata sentenza di separazione passata in giudicato.



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