201809.21
0

Il disegno di Legge Pillon in materia di affido condiviso , pregi e criticità


Sul disegno di legge Pillon materia di affido condiviso , in questi giorno sono state scritte tante cose, molte delle quali assolutamente inesatte.
Innanzi tutto si tratta di un disegno di legge , e pertanto ancora non entrato in vigore, prima di diventare a tutti gli effetti legge dovrà essere prima approvato al Senato e successivamente alla Camera, nel corso dell’Iter legislativo potrebbe essere emendato e quindi nella stesura definitiva avere contenuti in parte diversi dal testo che conosciamo oggi.
Sui Social come sempre succede in questi casi, non sono mancati i commenti dei più svariati, riguardo il contenuto del disegno di legge, per qualcuno questo disegno di legge sarebbe addirittura un attentato alla libertà personale ed un ritorno al passato, in quanto limiterebbe la possibilità di esercitare il diritto potestativo ed addirittura imporrebbe la figura del mediatore familiare obbligatoria allo scopo di convincere la coppia a tornare insieme.
E’ evidente che viviamo un epoca in cui la forma conta più della sostanza ed il sensazionalismo induce a dare interpretazioni della verità che hanno l’obbiettivo di fare clamore ma non di raccontare le cose come stanno.
Innanzi tutto c’è da rilevare che l’unica novità di rilevo introdotto dal disegno di legge è quella dell’introduzione della mediazione familiare obbligatoria o meglio come condizione di procedibilità per le cause di separazione ove siano coinvolti figli minori, ma con l’esclusivo scopo di aiutare la coppia nella gestione della fase della separazione ,e non quello di fare cambiare idea-
Nonché quello di regolamentare una nuova figura professionale che è quella appunto del mediatore familiare ,che fino ad oggi mai è stata regolamentata.
La mediazione familiare quindi non alcun intento di fare desistere la coppia da separarsi, in quel caso la coppia dovrebbe intraprendere una terapia che niente a che vedere rispetto alla mediazione, che al contrario si propone come obbiettivo quello di favore una gestione di un periodo della vita cosi difficile attraverso la professionalità di un professionista terzo ,che possa aiutare la coppa a trovare un accordo al fine di evitare a loro e sopratutto ai figli di passare attraverso la procedura giudiziale, che ha indubbiamente un impatto più traumatico nella vita familiare in un momento cosi delicato. Anche la presenza obbligatoria dell’avvocato, almeno nel primo incontro e in quello in cui le parti devono rediger l’accordo, è da approvare , nonostante faccia storcere la bocca i puristi della mediazione familiare. Per la parte la figura dell’avvocato, è comunque una sicurezza, una sorta di porto sicuro nella tempesta della separazione, e se l’avvocato è correttamente formato e preparato ad assistere la parte in mediazione, la sua presenza si può rivelare un arma in più per poter raggiungere ad un accordo, seguendo in questo caso principi della Pratica Collaborativa di formazione anglosassone.
Non sono condivisibile nemmeno le critiche riguardanti i maggiori costi, la possibilità infatti di chiudere un separazione in poco tempo ed con un prezzo emotivo ed economico minore rispetto alla giudiziale, dovrebbe essere motivio sufficiente che giustifichi un esborso economico in questo senso esborso economico tra l’ atro contenuto.
Le perplessità vengon semmai, riguardo alla condizione di procedibilità della mediazione rispetto alla domanda giudiziale, messa cosi , la mediazione familiare viene percepita dalla parti com un ostacolo all’esercizio della. giurisdizione ed difficilmente potrà avere successo, al contrario ritengo che l’invio in mediazione dovrebbe essere fatto dal Giudice con l’ordinanza che fissa l’Udienza presidenziale e dovrebbe avvenire in quell’arco di tempo, tra decreto di fissazione e l’ udienza Presidenziale, in modo che non si allungano i tempi del procedimento e sopratutto si ottimizzerebbero i tempi di attesa dell’Udienza presidenziale che tra l’altro è forse il periodo più delicato di tutta la separazione.
Altra novità introdotta dal disegno di legge è quella del cosiddetto piano genitoriale che non è altro che l’accordo attraverso il quale i genitore stabiliscono le regole per l’affidamento condiviso dei minori , sulle modalità della gestione sia in termini organizzativi , gestione e suddivisione dei giorni di frequentazione , e provvedimenti sul mantenimento che in termini educativi -. In sostanza il piano genitoriale niente è di diverso dall’accordo di separazione. Il piano genitoriale deve essere inserito anche nel caso in cui la coppia presenti un ricorso consensuale, in questo caso se i giudice in sede di omologa dovesse riscontrare che il suddetto piano sia contrario ai principi dell’affidamento condiviso, il Giudice dopo aver esperito il tentativo ci conciliazione dovrà inviare la coppia in mediazione.
A mio modo di vedere le uniche criticità del disegno di legge riguarda l’art 11 ovvero i provvedimenti concernenti i figli, in realtà questo articolo non introduce in termini di principio niente di nuovo in quanto viene ribadito il diritto del minore al mantenimento equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre anche dopo la separazione. La novità e che tale precetto deve essere espressamente specificato sia nel piano genitoriale sia nel provvedimento del Giudice. Al momento infatti lart 337 ter del codice civile prevede un principio generale di affidamento condiviso, principio che in termini pratici il più delle volte viene disatteso dai Giudici o dalle parti, che prevedono comunque all’interno degli accordi, un figura di genitore collocatario mentre quello novellato prevederebbe espressamente che devono essere indicati i tempi adeguati, paritetici ed equipollenti di permanenza dei figli con entrambi i genitori, ciò deve necessariamente avvenire anche se solo uno dei genitori ne faccia richiesta. Deve essere comunque garantita la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti presso uno dei due genitori. Non si potrà derogare a questa regola salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica del figlio, in casi tassativamente individuati. Qui è la prima criticità della disegno di legge, cosi come quando si parla di mantenimento , nel puro spirito dell’affidamento condiviso, si prevede che nel piano genitoriale i genitori debbano necessariamente stabilire i capitoli di spese di ognuno si deve fare carico, per il mantenimento del minore, vendo cui meno l’assegno di mantenimento. Tale previsione deve essere contenuto anche quando è il Giudice a redigere le condizione dell’accordo ,ove la coppia non sia stata in grado di farlo.
Orbene se in linea di principio la previsione può anche essere giusta, la normativa non terrebbe conto del fatto che nel diritto di famiglia un previsione normativa cosi rigida porta sempre problematiche applicative, dal momento che ogni famiglia ha la sua storia, ogni famiglia ha un suo passato e vissuto che potrebbe non adattarsi alla previsione normativa cosi rigida, a volte ad esempio è necessario per il lavoro dei due genitori , per l’organizzazione degli stessi, che il minore stia di più con uno piuttosto che con l’atro, e potrebbe essere ugualmente necessario che lo stesso mantenga una legame più forte con la casa familiare nella quale è cresciuto, le suddette ipotesi pertanto non dovrebbero essere sottratte alla libertà di determinazione della coppia in sede d’accordo ove non siano apertamente in contrasto con l’interesse del minore.
Anche la previsione su i capitoli di spese da decidere preventivamente in sostituzione dell’assegno di mantenimento, se da una parte è un deterrente per attenuare i conflitti, nel pieno spirito della normativa, dall’atro c’è il concreto rischio , laddove vi sia un netto divario tra i redditi dei coniugi , che il minore possa avere un tenore di vita diverso da un genitore e l’altro, pertanto la previsione residuale di un assegno di mantenimento laddove la suddivisione in capitoli di spesa sia impossibile, a garantire la bigenotrialità economica, credo che dovrebbe essere una possibilità concessa sia alle parti che al Giudice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *