201805.14
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Il Tribunale di Roma riconosce l’affidamento condiviso paritetico

Il Tribunale di Roma con decreto numero 25623/2017 del 12/09/2017, ha per la prima volta riconosciuto l’affidamento condiviso paritetico di minori ad una coppia, nell’ambito di un giudizio di separazione consensuale.Il Giudice, dopo aver accertato che tra i coniugi era cessata qualsivoglia comunione materiale e spirituale, ha omologato le condizioni stabilite tra gli ex, che, con riferimento alle figlie minori, si sono orientati verso una permanenza equilibrata del piccolo con il padre e con la madre.

Questa decisione segue la scelta operata dal Tribunale di Brindisi di riformare le Linee guida per la sezione famiglia, operando una lettura attinente al dettato normativo delle norme in tema di affidamento dei figli, maggiormente orientata a modelli paritetici di affidamento e ad un’effettiva bigenitorialità

Un’accordo che fa scuola e che affida ad entrambi i genitori le due figlie minori riconoscendo il domicilio delle due ad  entrambi i coniugi con una frequentazione a settimane alterne. La residenza delle figlie, invece, avrà valenza meramente anagrafica. Vacanze estive e natalizie a metà secondo accordi da stabilire entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, trascorrendo Natale e Capodanno con l’uno e l’altro genitore in modo alternato di anno in anno, vacanze pasquali intere alternate da un anno all’altro.

Le particolari modalità di collocazione del minore, stabilite dai coniugi in sede di separazione e omologate dal Tribunale, si riflettono anche nell’obbligo di mantenimento del figlio, che avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili.

Punto di partenza di tale rivoluzione è stata la presa di coscienza della mai avvenuta applicazione della riforma introdotta nel 2006, volta alla cristallizzazione del principio della corrispondenza della c.d. bigenitorialità al superiore interesse del minore, nonché del pregiudizio che il collocamento prevalente ha sui legami tra figlio e genitore non collocatario e sulla serena e corretta crescita dei figli.

Nonostante la riforma, il genitore collocatario resta tutt’ora quello depositario della cura della prole, relegando di fatto il non collocatario ad un ruolo da comprimario, un genitore da week end, destinato a seguire passivamente la linea educazionale tracciata per i propri figli dal collocatario, così perdendo, di fatto, quel ruolo di cogestione che la legge 54/2006 gli aveva invece attribuito.

Dopo 11 anni dall’entrata in vigore della riforma qualcosa sembra ora cambiare. La giurisprudenza italiana comincia a mettere in discussione tale principio garantendo al minore pari opportunità di frequentare sia la mamma che il papà.

Un rivoluzione culturale appena partita che vede i figli domiciliati presso entrambi i genitori, con una residenza puramente anagrafica e dei tempi di frequentazione dignitosi con entrambi le figure genitoriali.

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