202110.26
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L’ evoluzione dell’assegno divorzile.

All’inizio era il tenore di vita il presupposto per la concessione dell’assegno divrozile al coniuge economicamente più debole ; La Cassazione a Sezioni Unite( sentenza 11490 del 1990) aveva infatti affermato il prinicpio che l’assegno divorzile aveva carattere solo assistenziale e che veniva concessosi all’ex coniuge che non aveva i mezzi adeguati per conservare un tenero di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio .

Per quantificare l’assegno si doveva tenere conto di alcuni fattori come: le condizioni economica dei coniugi, le ragioni della decisione , il contributo dato alla famiglia, il reddito di ciascuni coniuge e la durata del matrimonio .

Nel 2018 questo criterio viene ribaltato e l’assegno viene riconosciuto al solo coniuge che non ha i mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive comparando le condizioni economiche delle parti e il contributo alla vita familiare.

Questo nuovo criterio interpretativo ha trovato però un suo ulteriore sviluppo nella sua applicazione in giurisprudenza.

Per ottenere l’assegno divorzile bisognerà pertanto fare una necessaria analisi di quella che è stata la vita matrimoniale della coppia, e valutare se la differenza di condizioni economica del coniuge è stata causata dalle scelte condivise e l’apporto che ognuno ha dato , attraverso le proprie scelte e/o riunuce alla formazione del patrimonio familiare. L’assegno assume quindi non solo una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole ma anche compensative e perequativa.

Si riconosce quindi il ruolo di tutti quelli ex coniugi che hanno rinunciato a una vita professionale per occuparsi a tempo pieno della famiglia e consentire al partner di fare carriera.

L’onere però di provare il reale contributo alla vita familiare a scapito della propria carriera professionale, grava però su chi richiede l’assegno . La Cassazione lo ha ricordato con la sentenza 27276 del 7 ottobre scorso.

I giudici di merito,sostiene la Cassazione, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che chiede l’assegno, devono tenere conto della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante il matrimonio, mentre non rileva lo squilibrio economico tra gli ex e l’alto reddito dell’altro.

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