LA MEDIAZIONE FAMILIARE COME STRUMENTO DI AIUTO PER I LGIUDICE NELLA SEPRAZIONE GIUDIZIALE.
Nell’ambito del giudizio di seprazione , l’art 337 octies del codice civile , attribuisce al giudice dei poteri in merito all’ascolto del minore , anche prima di pronunciare i provvedimenti provvisori . Poteri che sono resi necessari dall’importanza dell’iniziativa del giudice nella direzione nel processo nell’acquisizione degli elementi di prova , visto i delicati interessi che sono tutelati in questo tipo di procedimenti.
Il legislatore preso atto della delicata posizione del Giudice nella tutela dei diritti dei minori , ha previsto inoltre la possibilità per lo stesso di avvalersi di un esperto che ,qualora ne sia ravvisata dal giudice stesso l’opportunità e con il consenso delle parti, possa dare una mano nel regolamentare tutti gli iaspetti del conflitto , come i profili prettamente psicologici e le dinamiche relazionali di gruppo, questo esperto è il mediatore familiare il quale ai sensi dell’art 337 octies 2 comma, può aiutare la coppia a raggiunger un accordo nell’interesse morale e matiriale dei figli.
A rigurado occorre rilevare che l’ambito di applicazione della norma può tranquillamente estrinsicarsi anche al di fuori dei limiti temporali dalla stessa richiamata ,ovvero prima dell’adozione dei provvedimenti provvisori di cui all’art 337 ter codice civile. In altre parole il Giudice può ravvisare in qualsiasi momento le necessità di inviare la parti in mediazione qualora vi siano i preupposti sopra richiamati.(opportunità e consenso delle parti).
Pertanto l’istituto della mediazione familiare oltre che ad essere un ADR che può risolvere la controverisa fuori dal Tribunale, può essere uno sturmento di aiuto al Giudice e avere strette interessenze con il percorso giudiziale. Infatti i giudici non soltanto sono coloro che devono valutare i presuppsoti per avviare il procedimento di mediazione, ma di fatto mantengono un evidente controllo sulla fruttuosità dell’iniziativa, il procedimento giudiziario rimane in vita durante la mediazione , ed il mediatore può essere considerato alla stregua di un ausiliario del giudice , al quale si può fare riferimento per ogni necessità e per relazionare su i risultati della mediazione stessa. In altre parole insierita in un procedimento giuziario la mediazione può essere consdierata un intervento professionale di ausilio del Giudice, offerto alla coppia genitoriale in crisi, al fine di poter riorganizzare in maniera neutrale ,ovvero fuori dalle aule di giustizia , la riorganizzazione familaire, dove sia possibile con l’aiuto dell’esperto di agevolare la ripresa della comunicazione fra le parti , in un momento in cui ogni dialogo sembra del tutto impraticabile, il tutto però sotto il controllo del Giudice .
Il più delle volte per risolvere la crisi familaire è necessario che la coppia riacquisti un potere di autodeterminazione che nel procedmento giudiziario non può avere, e ciò si ottiene solamente attraverso un assunzione di responsabilità e del riconscimento del bisogno di comunicazione. Tale percorso è agevolato dell’intervento del mediatore che con le proprie competenze e formazione guida la coppia verso gli obbiettivi sopra descritti ,con il fine di arrivare ad una rigorganizzazione della vita post seprazione che comprenda tutti gl iaspetti pratici dalla cura e leducazione dei figli , alla distribuzione dei beni comuni o altre questioni di natura patrimoniale, decisoni che la coppia alla fine del percorso dovrà esser ein grado di prendere in completa autonomia ,partecipando in maniera attiva al procedimento .