LA PRIMA DECISIONE DI UN TRIBUNALE SUL RAPPORTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IN SEGUITO ALL’INTERRUZIONE DELL’ ATTIVITA’ PER LE MUSURE ANTI COVID 19
Tribunale di Venezia sez. 1,14 aprile 2020
Un commerciante di Venezia titolare di un d’esercizio di vendita al dettagli di prodotti in pelle operante proprio nel capoluogo veneto, ha comunicato al locatore la risoluzione del contratto di locazione con effetto immediato, deducendo in punto di diritto, l’impossibilità di poter adempiere alla proprio prestazione per cause a lui non imputabili ex art 1256 cc, nonché la sussistenza di una causa di forza maggiore e la sopravvenuta eccessiva onerosità, per effetti straordinari ed imprevedibili ex art 1467 cc ed, in punto di fatto il totale azzeramento degli incassi in conseguenza a due eventi straordinari che si sono succeduti nel tempo : il fenomeno dell’Acqua alta a Venezia e i provvedimenti governativi di chiusura di ogni attività in seguito all’emergenza Covid 19 eventi tali da vanificare ogni potenziale utilità connessa al credito di imposta riconosciuto dal governo per il 60% del canone di marzo 2020 – art. 65 D.L. 18/2020 – nulla avendo da compensare nella prossima dichiarazione reddituale), in conseguenza di due eventi, straordinari, che si sono succeduti nel tempo.
Ricevuta la disdetta il locatore si è subito attivato per escutere la fideiussione ottenuta dal Monte dei Paschi di Siena ,al fine di incassare i sei mesi di canone del preavviso.
Il conduttore ha quindi agito ex art 700 cpc procedimento cautelare, per ottenere un provvedimento del Tribunale mirato alla sospensione da parte della banca del pagamento richiesto da parte locatrice.
Il Tribunale di Venezia, ha qualificato “urgente” la questione e, inaudita altera parte, ha provveduto, ordinando al MPS di non pagare quanto richiesto dalla locatrice e, comunque, di non rivalersi sull’attrice, anche in considerazione del fatto che, nell’attuale momento, la rivalsa interverrebbe “… a mezzo realizzo dei titoli in tempi non favorevoli”.
Questo provvedimento del Tribunale di Venezia ha ovviamente valenza meramente interlocutoria, tuttavia è importante sottolineare l’opportunità ravvisata dal giudice di un accertamento di uno stato effettivamente emergenziale e quindi l’esigenza di tutelare in qualche modo il conduttore ma allo stesso tempo rinviare ogni una decisone sul merito anche aspettando ed auspicando l’Intervento del legislatore che, a fronte di una situazione di emergenza che ha investito pressoché ogni settore produttivo e più in generale gli equilibri economici di tutti i soggetti coinvolti in rapporti contrattuali (di cui le locazioni commerciali rappresentano forse la più vistosa manifestazione), potrebbe opportunamente introdurre norme adeguate a governare l’inedito contesto, nel quale le ordinarie tecniche di composizione (in particolare, ove si ritenga che gli obblighi nascenti dal contratto possano soltanto essere sospesi in pendenza della pandemia) non paiono pienamente idonee ad assicurare soluzioni, non solo eque per i protagonisti direttamente coinvolti, ma anche funzionali alla sopravvivenza delle attività produttive e commerciali, in un’ottica, generale, di conservazione della ricchezza nazionale e di tenuta del tessuto sociale.