Affidamento superesclusivo alla madre se il padre si disinteressa del figlio.
La madre chiede al Tribunale l’affidamento esclusivo, per irreperibilità e disinteresse del padre (che non si costituisce in giudizio), nonché chiede un contributo per il mantenimento del figlio. Il Tribunale accoglie la domanda, conferendo alla madre il potere di adottare da sola ogni decisione relativa al figlio, sospendendo la frequentazione libera da parte del padre e ponendo a carico dello stesso l’obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 300,00, quale suo contributo per il mantenimento della prole. Lo stabilisce il Tribunale di Livorno, sentenza 29 ottobre 2024, n. 1089.
Il disinteresse assoluto, protratto per più di un anno e accompagnato dalla mancanza di qualsiasi partecipazione al mantenimento, si può considerare sintomo di inidoneità genitoriale, senza che ciò debba ritenersi un’aprioristica presunzione. Ignorare i figli, non preoccuparsi di sapere nulla della loro vita, non offrire in alcun modo a essi il sostegno morale e materiale di cui hanno bisogno, integra l’immagine di un perfetto “non genitore”, così come la cura assidua, la presenza e l’impegno, sia affettivo che concreto, per il loro benessere, caratterizzano la figura opposta. Ciao è il presupposto per l’applicazione del affidamento esclusivo al genitore idoneo.
Anche laddove si parli di affidamento esclusivo però la decisioni più importanti per figlio devono essere prese ad entrambi genitori , se non sia diversamente stabilita; ciò conferisce al giudice un potere di stabilire caso per caso che si possa disporre i cosiddetto affidamento super esclusivo , ovvero elidere uno dei genitori non oso odalalé frequentazione ma anche dalla decisioni più importanti laddove ravvede nel caso di inidoneità genitoriale mancanza cosi grave da dover preservare il minore dalla cattiva condotto del genitore.
Nel caso esaminato dalla sentenza di merito, il comportamento del padre non risultava soltanto omissivo, poiché lo stesso era stato giudizialmente ammonito per atti persecutori nei confronti della ricorrente e delle persone a lei vicine, comportamento in grado di avere un’immediata ricaduta sul minore e, quindi, di incidere negativamente, anche in senso attivo, sul minore.
L’affidamento supereslcusivo però non comporta l’automatica impossibilità per il genitore escluso di potere frequentare il figlio; non vi è automatismo, anche se un esame più approfondito in ordine al punto risulta spesso inevitabile. Nel caso di specie, il Tribunale dispone anche in relazione a tale argomento, prevedendo una sospensione della “frequentazione libera” e dettando modalità per l’intervento dei servizi sociali, ove il genitore mostri di voler riprendere i contatti con il minore.
Ed in ogni casa mai viene l’obbligo per il genitore escluso di mantenere il figlio attraverso la corrispensione di un assegno di mantenimento.