Mantenimento dei figli , spese , cosa dice la legge?
L’art 337 ter codice civile ,così inserito dal D.lvo n 154 28 dicembre 2013prevede che in caso di separazione, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti ciascuno genitore provvede al mantenimento dei figli in maniera proporzionale al reddito .Tuttavia il giudice qualora esista una netta sproporzione tra i redditi dei genitori stabilisce la corrispenzione di un assegno periodico al fine di realizzare i suddetto principio di proporzionalità.
Questo sta a significare che le parti dovranno provvedere in maniera diretta secondo il proprio reddito al mantenimento del figlio con piena applicazione quindi dell’affido condiviso , viene quindi meno quello che veniva chiamato assegno o contributo di mantenimento.
Tuttavia l’assegno può essere previsto dal Giudice quando tra i due redditi esiste una sperequazione tale da rendere impossibile applicare il principio di proporzionalità.
Ma come si traduce questo principio nella prassi ?
I genitori provvederanno direttamente al mantenimento per il periodo in cui la prole trascorrerà con ciascun di loro…..per quanto riguarda invece le altre spese previste e prevedibili , ovvero materiale scolastico di cancelleria , libri scolastici, mensa ,spese di trasposto urbano ,spese per uscite didattiche con la scuola durante l’orario di lezioni ,ricariche del cellulare , medicinali da banco etc etc I genitori potranno mettersi d’accordi su chi si farà carico di alcune spese e chi di altre-
Ciò per quanto riguarda le spese ordinarie,che come suddetto potranno essere integrate se è il caso da un assegno da versare nei confronti del coniuge più debole economicamente, Ma cosa accade invece per quelle spese definite straordinarie che non rientrano nel mantenimento diretto ed escluse anche dall’eventuale assegno ?
L’individuazione delle spese straordinarie è più volte stato causa di conflitti tra i coniugi ,tanto che la giurisprudenza di merito non è mai stata univoca nel definire precisamente quali spese debbono rientrare nelle spese ordinarie o quali nelle spese straordinarie, tanto che alcuni Tribunali hanno dovuto redigere dei protocolli per avere una definizione unitaria .
Tali protocolli certamente non sono costituenti di alcuna norma giuridica né vincolanti , anche se rappresentano una indispensabile linea guida.
Ultimamente però la Suprema Corte è intervenuta sull’argomento e con la sentenza 8 settembre 2014 n 18869 ha definito le spese straordinarie come quelle che “ per la loro rilevanza , la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli , cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori , può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall art 155 cc e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nuocimento alle prole che potrebbe essere privata non consentendolo le possibilità economiche del genitore beneficiario dell’assegno , di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
La Suprema corte individua quindi le spese straordinarie ovvero quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole tali da soddisfare esigenze episodiche , saltuarie ed imprevedibili .
A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano quali spese straordinarie :
Interventi chirurgici; odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura,viaggi di studio all’estero .
Sono da ricomprendere nelle spese straordinarie anche quell’eventi ordinari che non sono però inclusi nel mantenimento e nelle spese ordinarie. Tasse scolastiche , libri di testo , attività sportive non agonistiche ,corsi di lingua straniera, corsi di teatro corsi di musica ,informatica ,motocicli autovetture , soldi per i viaggi di piacere spese sanitarie non rimborsare.
Le spese straordinarie non posso essere determinate in misura forfettaria in un assegno di mantenimento .