202406.12
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Assegno divorzile: la stabile convivenza dell’ex con un altro uomo non lo esclude

Poiché l’assegno divorzile assolve anche una funzione compensativa in ragione del sacrificio sostenuto dall’ex coniuge nel corso della vita matrimoniale, ne deriva che, anche in caso di coabitazione e non di semplice “frequentazione” o relazione sentimentale dell’ex-moglie con un altro uomo, non vi sono i presupposti per la revoca dell’assegno divorzile. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 giugno 2024, n. 16051.

La S.C.,, ha osservato che la Corte di merito ha vagliato le prove presentate dal ricorrente, ed ha riconosciuto che esse rivelavano una “stabile frequentazione” anche all’interno delle mura domestiche tra la ex moglie e un altro uomo, ma ha ritenuto che mancassero gli elementi idonei a qualificare questa frequentazione come una convivenza, ritenendo mancanti elementi probatori sufficienti per ritenere che il legame sentimentale si sia evoluto in una vera e propria famiglia di fatto, caratterizzata dall’assunzione di impegni di natura economica ed assistenziale.

E’ opportuni quindi distinguere in sede di revisione dell’assegno divorzile tra due concetti che potrebbero sovrapposti ed invece sono nettamente distinti ovvero quello di stabile coabitazione e quello di stabile relazione .

Sulla base delle prove esaminate, la Corte di merito ha escluso la convivenza, pur riconoscendo la stabilità della frequentazione, che tuttavia è cosa diversa dal vivere stabilmente nella stessa casa; solo in presenza di una coabitazione stabile può presumersi l’esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove, mentre in assenza di coabitazione deve essere rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.

Inoltre, e l’argomento è risolutivo, la Corte di merito ha ritenuto permanesse invariata la funzione compensativa dell’assegno divorzile in ragione del sacrificio sostenuto dalla donna nel corso della vita matrimoniale e quindi, in ogni caso, anche ove fosse stata provata la coabitazione, e non già la semplice “frequentazione” o relazione sentimentale, non vi sarebbero i presupposti per la revoca dell’assegno.

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