202312.14
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Commento a Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 dicembre 2023, n. 33939 su spese straordinarie e rimborso da parte del genitore non collocatario

Le spese straordinarie sono sempre state fonte di conflitto durante dopo la separazione , anche e sopratutto in virtù del fatto che le definizione di spese straordinaria non ha mai trovato in dottrina una definizione univoca, e nel tempo ci siamo affidati ai protocolli dei singoli Tribunali e da pronunce giurisprudenziali che hanno definito i contorni di spese straordinarie e relativi rimborsi da parte del coniuge non collocatario e che molte volte sono i contraddizione l’uno con l’altro. In tema di spese universitari infatti per moti protocolli dei Tribunali sono da ricondursi alla spese straordinarie, mentre per constante giurisprudenza della corte Cassazione esse non avendo il carattere dell’imprevedibilità devono essere considerate ordinarie; è ormai assodato infatti che per spese straordinarie devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, e precisato che l’effettuazione delle stesse non richiede la previa informazione o concertazione con l’altro genitore, che può rifiutarne il rimborso solo ove non rispondano all’interesse del figlio o risultino inconciliabili con le sue condizioni economiche.
Ne deriva che anche se tali spese non siano concordate tra i genitori chi le ha fatta ha diritto al rimborso purché corrispondono all’interesse del figlio e che siano economicamente sostenibile dall’altro genitore. In particola modo la sentenza che andiamo ad esaminare oggi si riferisce a spese relativo spese di alloggio per la frequentazione dei corsi universitari da parte di un figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e di un corso di equitazione
Il padre del ragazzo si era opposto al rimborso alla madre collocataria delle spese u per essenzialmente due motivi il primo perché non dovevano essere ritenute straordinarie, e di conseguenza comprese nell’assegno di mantenimento per le spese ordinarie, il secondo perché non erano state comunque preventivamente concordate.
La Corte ha invece ritenuto di comprendere queste spese tra quelle straordinaria, infatti le spese di alloggio per seguire corsi universitari fuori sede non possono rientrare tra le spese ordinarie, in quanto non prevedibili a differenze della retta universitarie, cosi come le spese per il corso di equitazione, che per caratteristiche non esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, quindi appurato che si trattava di spese straordinarie non ricomprese nel assegno di mantenimento, restava da stabilire se fosse state fatte dalla madre nell’interesse della figlia, e se fossero state economicamente sostenibili da parte dell’altro genitore.
La Corte ha ritenuto accertati sia le disponibilità economiche dell’uomo, e quindi la sua capacità di farsi carico della spesa necessaria per l’alloggio universitario della figlia, sia l’interesse di quest’ultima, iscritta a un corso universitario che prevedeva la frequenza obbligatoria per cinque giorni alla settimana e due sessioni di laboratorio.
Ha ritenuto irrilevanti le ragioni del dissenso mostrato dal padre, osservando che, in una comunicazione alla ex moglie, lo stesso si era limitato a contestare la necessità del trasferimento in altra città, ai fini della frequentazione dell’Università, in considerazione della breve distanza di quest’ultima dalla sua abitazione.
Non sussiste l’obbligo di concordare previamente le spese straordinarie
L’orientamento della giurisprudenza di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli è quindi quello per cui il genitore collocatario non è tenuto né a informare preventivamente ne a concordare tali spese con l’altro genitore ;poiché il preventivo accordo è richiesto solo per le spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. In sostanza la Corte ha ritenuto che sia le spese relative all’alloggio che quello per i scorso di equitazione benchè considerate straordinarie perché non prevedibile non dovessero essere conorcate perché comune riguardavano l’ordinario regime di vita del figlio , studi universitari e disciplina sportiva.
Nell’affermare la sussistenza di tali presupposti, la Corte territoriale ha motivato il proprio apprezzamento, evidenziando l’utilità della locazione dell’alloggio ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte dell’unica figlia nata dall’unione, la compatibilità dell’esborso con la situazione economica e patrimoniale dell’uomo e la carenza di valide motivazioni a sostegno del rifiuto opposto da questi: premesso infatti che la figlia, impegnata con profitto negli studi universitari, era iscritta a un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria per cinque giorni alla settimana, oltre a due sessioni di laboratorio, ha ritenuto che la disponibilità di un alloggio nella città in cui aveva sede l’Università le avrebbe consentito di risparmiare il tempo per il trasferimento quotidiano dal luogo di residenza; ha aggiunto che il padre, ingegnere funzionario della Commissione Europea, era titolare di uno stipendio netto più che sufficiente a consentirgli di farsi carico della spesa necessaria per la locazione dell’alloggio, ritenendo non significative le ragioni da lui addotte in contrario, poiché consistenti solo nella mancanza di necessità del trasferimento della figlia e nella limitazione del proprio obbligo di contribuzione al solo pagamento delle tasse universitarie.

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