202406.25
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Coppia omogenitoriale: l’adozione del partner in caso di crisi dell’unione

Nelle unioni tra persone dello stesso sesso, la cessazione del rapporto di coppia non comporta l’interruzione del legame genitori-figli, né il venir meno del diritto alla bigenitorialità che, anzi, proprio in considerazione della “separazione” va maggiormente tutelato. Deve, pertanto, essere accolta l’istanza di adozione, ai sensi dellart. 44, lettera d), dellaL. n. 184/1983, promossa dalla madre intenzionale col consenso della madre biologica, perché tale istituto, formalizzando la relazione familiare di fatto esistente dalla nascita, risponde al fondamentale interesse alla continuità affettiva dei minori, nati a seguito di procreazione medicalmente assistita. Lo stabilisce il Tribunale di Milano, sentenza 11 giugno 2024.

Nel caso di specie, l’istanza è stata proposta dopo l’interruzione della relazione sentimentale tra le due donne le quali, proprio in considerazione della crisi dell’unione, hanno ritenuto necessario regolarizzare a livello giuridico la situazione affettiva tra l’istante e i figli della partner, chiedendo il riconoscimento della ricorrente come genitore adottivo, ai sensi dell’art. 44, lettera d), dellaL. n. 184/1983.

Com’è noto, l’adozione ordinaria spiega un effetto legittimante, di talché la relativa pronuncia equivale, a ogni effetto, a filiazione: essa è prevista solo a favore di coppie sposate, a beneficio dei minori dichiarati in stato di abbandono. L’adozione in casi particolari valorizza, invece, un legame significativo con il richiedente, ma non recide il legame del minore con la famiglia di origine: possono accedervi anche single o coppie non coniugate, a favore di minori che non necessariamente siano privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

Detto presupposto è stato, nel tempo, inteso dalla giurisprudenza in maniera sempre più estensiva, finendo per ricomprendere ogni situazione in cui la strada dell’adozione in senso stretto non sia percorribile, non solo per motivi di fatto, ma anche per motivi di diritto, compresa l’ipotesi in cui il minore non versi in stato di abbandono.

Nel caso di richiesta di adozione del partner omosessuale, l’impossibilità specificamente risiede nella stessa disciplina della legge sulle adozioni, la quale non consente alle persone non coniugate, comprese quelle legate da unione civile, di accedere all’istituto dell’adozione piena.

Così come nei rapporti tra coniugi e/o partner eterosessuali, anche nelle unioni tra persone dello stesso sesso, la cessazione del rapporto di coppia non comporta l’interruzione del legame genitori-figli, né il venir meno del diritto alla bigenitorialità che, anzi, proprio in considerazione della “separazione” va maggiormente tutelato. 

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