202105.07
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DDL Zan : I Diritti non sono negoziabili

Non si placano le discussioni intorno al ddl Zan, ma non è una novità, nel nostro paese siamo soliti polemizzare quando si parla di estenzione di diritti, basti ricordare le polemiche che hanno preceduto la legge sulle unioni Civili approvata solamente nel 2014 in netto ritardo con il resto delle legislazioni europee. Il nostro legislatore fatica a tenere il passo con l’evoluzione della società ed adeguare le norme giuridiche alle realtà in cui operano.

Partiamo da un presupposto: la nostra società, che ci piaccia o no, è profondamente mutata da quando è stata scritta la Costituzione ed è necessario che la tutela di quei diritti fondamentali sanciti dall’art 2 trovino un nuova e più estesa tutela. Soltanto partendo da questo presupposto, possiamo affrontare un costruttiva discussione sul DDL Zan che altro non è un provvedimento contro l’omotransofobia sentimento che, purtroppo è ben radicato e presente nella nostra cultura.

E’ necessario quindi un cambio di paradigma culturale che non può che passare attraverso l’approvazione di una legge che punisca severamente ogni forma di intolleranza e discriminazione omotransofibica, per permettere agli omosessuali di vedere la loro sessualità senza pregiudizi e giudizi.

Il disegno di legge si compone di 10 articoli e richiama la legge Mancino che punisce in maniera aggravata i reati commessi per finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui il DDl Zan è la naturale prosecuzione. Il DDL Zan inserisce nel nostro impianto normativo il genere come orientamento sessuale che deve essere preservato da qualsiasi forma di violenze ed odio, cosi come la differenza di razza etnia e religione.

In quali fattispecie di reato si inseriscono le aggravanti previste dal DDL In particolare su i reati di istigazione a commettere atti discriminatori o violenti ex art 604 bis cp, laddove il compimento di questi atti sia motivato dal genere, dall’orientamento sessuale, estendendo però anche ai reati comuni le aggravanti previste dall’art 604 ter del codice penale.Aggravanti che aumentano sensibilmente le pene previste.

Viene anche introdotto il divieto di associazionismo bastato sull’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere .E’ previsto anche un articolo e più precisamente il numero 4 di cui non si parla spesso nei dibattiti televisione e sui social media. L’art 4 fa salva, quindi prevede un espressa clausola depenalizzante, la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo di idee e alla libertà di scelta, purché non idoneee a determinare il concreto pericolo di compimento di atti discriminatori o violenti . L’art si richiama quindi espressamente al principio costituzionale di cui all’art 21 della Costituzione secondo i quale ” tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parole , lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione”.

Viene inoltre prevista oltre che la giornata nazionale contro ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale, anche la responsabilità delle scuole ad educare alla diseguaglianza , passo necessario e fondamentale per i cambio di cultura nel nostro paese , attraverso attività incontri e ogni altra iniziativa utile.

Si interviene anche sul codice di procedura penale inserendo le persone offese dai reati previsti dal del tra i soggetti di particolare vulnerabilità che giustifica nell’ambito del procedimento penale l’adozione di specifiche cautele soprattutto nell’assunzione delle prove.

Il nobile obbiettivo quindi di questo Disegno di legge, non è solo quello di punire penalmente chi compie atti discriminatori e violenti, ma anche è quello di fare il primo passo verso una nuova educazione sociale che impedisca di vedere nelle persone con orientamento sessuale diverso soggetti che vengono quotidianamente discriminati per questa loro presunta diversità.

Il testo è perfettibile, sicuramente, ma per renderlo perfetto è necessario il passaggio in parlamento dove le forze politiche cosiddette contrarie possano emendarlo e renderlo migliore. Se invece se ne vuole bloccare la discussione in aula il fine non è quello di miglioralo ma quello di bloccarlo per non compiere questo passo di civiltà . Non ci sono argomenti più urgenti della tutela dei diritti sociali.

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