202411.25
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Diritto al compenso del mediatore immobiliare : i criteri seguiti dal Tribunale Di Bergamo

In tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell’incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia, di fatto, svolto un’attività utile per la conclusione dell’affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto un vantaggio. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Bergamo dell’8 ottobre 2024, n. 1855.

La sentenza del Tribunale di Bergamo ricorda quelle che sono i compiti principale del mediatore immobiliare al conferimento dell’incarico deve verificare se il bene sia o meno nella disponibilità della parte promittente venditrice.

Deve inoltre essere a conoscenza di qualsiasi notizia riguardante l’immobile che è in grado di acquisire mediante le ordinarie visure presso i pubblici registri) o le usuali verifiche volte ad assicurare la valutazione e la “sicurezza” dell’affare.

Cio deriva dall’obbligo generale di comportamento di correttezza e buona fede nella gestione dell’affare e di dover riferire a tutte le parti le circostanze che potrebbe pregiudicare il buon andamento dell’affare.

Tra queste informazioni rientrano : le informazioni sulla titolarità o eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull’insolvenza di una delle parti, sull’esistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto, su eventuali prelazioni ed opzioni; sul rilascio delle autorizzazioniamministrative; sulla provenienza dei beni da donazioni suscettibili di riduzione, sulla solidità delle condizioni economiche dei contraenti.

n via generale, dunque, l’obbligo ex art. 1759, comma 1, c.c., consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato .

Per cui i diritto al compenso per il mediatore sorge nel momento in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività
intermediatrice nel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all’accordo, non richiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione
dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la “messa in relazione” delle parti abbia costituito l’antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive,
alla conclusione del contratto. Non è neppure necessario, precisa la Corte, che il mediatore sia intervenuto nelle diverse fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, purché possa ritenersi che senza quella “messa in contatto” il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata-

Pertanto al verificarsi di queste condizione il mediatore ha diritto al compenso anche se la compravendita viene svolta in un momento in cui il conferimento dell’incarico è venuto meno per decorrenze del termine.

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