Esiste il diritto al panorama?
Non è infrequente che da un appartamento sia possa godere di una vista ,sui monumenti della città o semplicemente sulle colline e sui passaggi intorno. Cosa succede se in questi casi qualcuno alza una costruzione o una pianta che impedisce tale vista?
Esiste nel nostro ordinamento il diritto al panorama?
La risposta è negativa, non via alcun riconoscimento di questo tipo di diritto né una definizione dello stesso a livello codicistico. Si tratta di un diritto i cui confini e caratteristiche sono stati definiti dalla giurisprudenza. secondo la corrente opinione della giurisprudenza e della dottrina, si sta parlando di una servitù negativa nella quale abbiamo da un lato il proprietario del cosiddetto fondo dominante, che dal proprio immobile gode di una certa visuale, e dall’altro il titolare dell’immobile servente che, invece, non può erigere costruzioni e tanto meno piantare alberi che possano ostacolare tale diritto.
Tale servitu pero, sempre secondo la giurisprudenza deve essere prevista da un atto scritto in cui venga riportato l’accordo tra le parti non si può costituire in altro modo , a meno che “Il riconoscimento in capo al proprietario di un immobile del diritto di veduta dal proprio terrazzo (c.d. servitù di panorama), in ragione della preesistenza della visuale all’acquisto dell’immobile, viola il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali, giacché è vero che una servitù negativa può essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta “(Cass. civ. Sez. II, 27-02-2012, n. 2973)”. In altre parole se l’appartamento ha una terrazza che usufruisce di quella veduta , e tale terrazza conferisce un valore ulteriore all’immobile in questo caso per la costituzione della servitù non è necessario l’accordo scritto tra i proprietari , ma la servitù sarà costituita per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione.
E’ risarcibile la lesione del diritto di panorama?
Se viene volata la servitù è ovvio che la costruzione che impedisce la vista dovrà essere eliminata, il risarcimento sarà previsto nei casi in cui la vista sia stata pregiudicata ed ostacolata da un’opera edificata in contrasto con le disposizioni in materia di distanze e/o in difformità con la normativa urbanistica.
“il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell’art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito (Cass. n. 3679/1996 –