202406.19
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Inutilizzabili, nel processo, le mere trascrizioni delle chat di whatsapp senza affidabilità

Le mere trascrizioni di una conversazione whatsapp, su file di testo o PDF, possono essere utilizzate in giudizio se viene dimostrata l’affidabilità della loro provenienza, per evitare il rischio di manipolazioni. Può essere depositato il supporto che contiene i dati informatici (solitamente lo smartphone), oppure la copia forense del dispositivo, corredata da una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia.

Nella vicenda in questione, il convenuto è una società che opera nell’informatica (web marketing, sviluppo siti, gestione social media, ecc.), additata dal cliente di non aver svolto puntualmente i propri compiti. Convenuta in giudizio per il risarcimento del danno, tentava di assolvere all’onere probatorio su di essa incombente, cercando di dimostrare di avere operato correttamente. Per farlo, allegava trascrizioni di chat avvenute tramite l’app di messaggistica Whatsapp; in particolare allegava «documenti in formato “word”» (così scrive l’estensore). quindi probabilmente file con estensione TXT, DOC, DOCX, RTF, o simili. Ciò che conta ai nostri fini è che le trascrizioni delle conversazioni intercorse tra le parti venivano allegate con un file, probabilmente file di testo modificabile.

Sappiamo che i servizi di messaggistica hanno la funzione di estrazione della chat, che può essere riversata su un file modificabile o su un file non modificabile (ad es. un file con estensione PDF). Ad ogni modo, sul punto il tribunale si esprime con un principio che vale sia per il caso in cui l’estrazione sia fatta con un file modificabile (ad es. un file.DOC), sia per il caso in cui sia fatta con un file non modificabile (ad es. un file.PDF). Il tribunale si allinea alla giurisprudenza di legittimità (
Cass. pen. n. 49016/2017) e afferma che detti i documenti, se così sic et simpliciter allegati, non sono validi ai fini della decisione.

Sappiamo bene che un file di testo, a maggior ragione se modificabile di per sé (file.DOC) ma anche un file PDF, possono essere modificabili con grande facilità da qualsiasi utente, non essendo necessaria una competenza informatica specifica. Esistono in commercio programmi di uso comune, anche gratuiti, che permettono di cambiare la “grafica” di un documento, e quindi le lettere o i numeri in esso rappresentati (si pensi alla possibilità di modificare il senso di una frase o delle cifre). 

Per queste ragioni è indispensabile poter controllare la fonte della prova, e per fare ciò è necessario depositare il supporto informatico nel quale è presente la conversazione, per consentire l’esame diretto del contenuto e verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni, sia l’attendibilità di quanto da esse documentato.

Secondo il tribunale, una conversazione whatsapp può essere accettata e utilizzata in giudizio o se viene depositato il supporto in modo “integrale” (quindi allegando il dispositivo originale), oppure con il deposito del suo equivalente tramite acquisizione forense certificata con annessa relazione, che attesti la metodologia s strumentalizzazione utilizzata per la creazione di copia forense In mancanza, la prova non può essere utilizzata.

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