La casa coniugale è assegnata al genitore convivente con il figlio anche se maggiorenne
Sul tema dell’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione una pronuncia interessante del Tribunale di Vallo Lucania, ha stabilito che la stessa vada assegnata indipendentemente dal titolato di proprietà al genitore convivente con la figlia, anche se la figlia è maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, bensì impegnata in un lavoro contribuzione modesta e con il ciclo di studi non ha ancora terminato perché impegnata in un percorso di specializzazione funzionale a lavorare in strutture pubbliche a cui il padre aveva acconsentito .
La sentenza quindi delinea i contorni di quello che è l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei confronti dei figli che non si esaurisce con la maggiore età e nemmeno con il primo impiego se questo porta una restituzione modesta
Nella fattispecie la figlia al momento della separazione dei genitori aveva 24 anni, aveva conseguito una Laurea triennale e stava proseguendo gli studi con un corso di specializzazione ed inoltre si stava inserendo nel mondo del lavoro con un lavoro però con una paga modesta.
Queste circostanze dimostrano che la ragazza si è attivata per creare i presupposti idonei ad una proficua ricerca di una stabile occupazione lavorativa, ma che sia ancora in corso un processo formativo che contrasta con il raggiungimento dell’autonomia.
E’ evidente, pertanto, che sussistono i presupposti per il perdurare dell’obbligo di corrispondere il mantenimento e carico del padre in favore della figlia, seppure nella limitata misura che è stata riconosciuta dal Collegio.
Alla luce di questi fatti quindi sussiste in campo al genitore l’obbligo di contribuire la mantenimento della figlia anche 24 enne
Per l stesso ragionamento si procede anche con l’assegnazione della casa coniugale alla madre convivente con la figlia, indipendentemente dal titolo di proprietà.
La ratio è quella di tutelare la figlia e lasciala vivere in un contesto familiare in un momento cosi delicato come la formazione professionale in assenza di indipendenza economica-
Questo porta inevitabilmente ad un compressine del diritto di proprietà del genitore proprietario della casa coniugale ed è un rilevante eccezione del diritto di proprietà, ma non non sine die, terminerà nel momento in cui la ragazza raggiungerà l’indipendenza economica.
E’ evidente che si possa ravvisare una privazione in capo al genitore non convivente proprietario o comproprietario della casa familiare, ma è pur vero che l’ordinamento prevede un correttivo della suddetta privazione che comunque risponde a una ratio garantista, ove prevede che “dell’assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.