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L’amministratore del condominio non può agire nei confronti del coniuge assegnatario della casa familiare per il recupero delle spese condominiali

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 settembre 2024, n. 13632 ha ribadito che l’amministratore di condominio non ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare.

Nella sentenza si conferma l’assunto che l’amministratore del condominio ha diritto – ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare (contro il quale può invece agire in risoluzione il locatore, ove si tratti di oneri posti a carico del locatario sulla base del rapporto contrattuale fra loro intercorrente).

Per quanto riguarda l’assegnatario della casa familiare che ha un diritto di godimento della casa coniugale ,che tuttavia è un diritto di godimento sui generis che non legittima la pretesa dell’amministratore condominiale – ai sensi degli
artt. 1123, 1130 n. 3, c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune, restando esclusa un’azione diretta nei confronti dell’assegnatario della singola unità immobiliare. La natura personale del diritto di godimento dell’ assegnatario della casa familiare renderebbe anche arbitraria l’estensione nei suoi confronti delle regole che si seguono allorché un appartamento compreso in un edificio condominiale sia oggetto di diritto reale di usufrutto o di abitazione, alla stregua delle disposizioni dettate dagliartt. 1004 e 1005 c.c.

Resta inteso che dovrà poi essere il proprietario a richiedere all’assegnatario il pagamento delle spese condominiali cosiddette ordinarie. Si ricorda infatti che l’essenziale gratuità dell’assegnazione della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle spese correlate all’uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’alloggio familiare), spese che, – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – vanno a carico del coniuge assegnatario.

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