202411.15
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L’amministratore non è legittimato alla domanda di usucapione, senza un mandato speciale dei condomini

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell’assemblea e dai poteri di rappresentanza dell’amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino. È quanto si legge nell’ ordinanza della Cassazione civile del 07/11/2024, n. 28675.

L’amministratore del Condominio non è legittimato all’azione di usucapione in quanto domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza all’ente che rappresenta di un diritto ulteriore rispetto a quelli già nel patrimonio dei rappresentati, implicando non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati.

Inoltre, la delibera assembleare richiamata a giustificazione della legittimazione del condominio oltre a non essere totalitaria non conferiva il suddetto potere all’amministratore.

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