202412.06
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Modifica assegno divorzile: non consentita per fatti pregressi anche se non conosciuti, se non nei limiti previsti dalla legge.

Le sentenze di divorzio hanno la particolarità propria del diritto di famiglia, ovvero anche se passate in giudicato non sono per sempre immodificabili , restano cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane, viceversa, esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Conseguentemente l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all’art. 395 c.p.c

. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 27 novembre 2024, n. 30545.

In sostanza i giudici della Cassazione ci dicono che le sentenza di divorzio assumono valore di giudicato anche su quelle questioni che all’uopo della pronuncia non erano conosciute dalla parte , ma che la stessa avrebbe potuto conoscere nel precedente giudizio .

Secondo la Suprema Corte è principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che le sentenze di divorzio, per quanto riguarda i rapporti economici o l’affidamento dei figli, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica solo in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Ciò significa che l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza di divorzio, ancorché ignorati dalla parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi consentiti dall’ art. 395 c.p.c.

Pertanto le sentenze che riguardo i procedimenti di divorzio, benché passate in giudicato possono essere suscettibili di modifica in quanto vertono su rapporti che sono in continua evoluzione, cosi le decisoni possano essere adeguate alle nuove situazioni, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze, non potendo altrimenti essere alterata la incontrovertibilità propria della decisione passata in giudicato.

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