Non è legittimo l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale con WhatsApp
Con la sentenza in questione il Tribunale di Avellino ha avuto modo di occuparsi di una delle questioni maggiormente ricorrenti nell’ambito del contenzioso condominiale, ovvero quella delle modalità di convocazione dell’assemblea condominiale, chiarendo quale sia la portata della disciplina a tal proposito prevista nell’art. 66 disp. att. c.c. (come novellato dalla
legge n. 220/2012) e interrogandosi, in particolare, sul se possano ritenersi comunque idonee allo scopo forme alternative. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale Avellino con sentenza 8 ottobre 2024, n. 1705.
L’ art. 66, comma 3, disp. att. c.c. – nel testo come sostituito dall’
art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 – stabilisce che l’avviso di convocazione (contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno e quella del giorno, del luogo e dell’ora della riunione), oltre a dover essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la celebrazione dell’assemblea, va portato a conoscenza dei condomini o a mezzo di posta raccomandata (con avviso di ricevimento), o mediante posta elettronica ma in forma certificata, o tramite fax o con consegna direttamente a mano (di cui ogni destinatario accusi la ricezione), tutte modalità che garantiscono di aver sicura contezza dell’avvenuto ricevimento.
La convocazione in formale fatta tramite l’invio di un messaggio whatsapp non può essere considerata valida perché non consente di aver certezza che l’avviso sia pervenuto al destinatario .