Separazione: è soggetto a revocatoria il trasferimento immobiliare previsto dall’omologa.
La Cassazione ha ribadito la validità delle clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate. Tuttavia, tali clausole non sono insindacabili, bensì, qualora ne sussistano i presupposti, sono suscettibili di revocatoria ai sensi dell’ art. 2901 c.c. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III ordinanza 6 novembre 2024, n. 28558.
Anche il trasferimento di un immobile fatto all’interno di un procedimento di separazione può essere oggetto di revocatoria se il creditore del cedente dimostra : La c.d. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi). Se l’atto di disposizione è a titolo oneroso tale consapevolezza deve essere provata anche in capo al terzo (partecipatio fraudis).
Il c.d. consilium fraudis, ossia, se l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore e, se l’atto di disposizione è a titolo oneroso, la dolosa preordinazione anche in capo al terzo (partecipatio fraudis).
L’azione revocatoria non elimina l’atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito, evidenziando quindi una inefficacia relativa (anche detta inopponibilità). Non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore agente potrà promuovere, sul bene oggetto di revocatoria, azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo.