202105.25
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4 Domande e 4 risposte in punta di diritto, sui punti più controversi del DDL Zan

in Varie
  1. C’è davvero bisogno di una tutela specifica, non bastano le leggi già presenti nel nostro ordinamento ?

L’Italia è uno dei pochi paese europei che non ha una normativa specifica sul tema a differenza di altri paesi dove sono previste normative specifiche contro la violenza o discriminazione motivate dall’appartenenza a un genere, oppure a causa della identità o espressione di genere o disabilità. A questo propsito si ricorda che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la discriminazione basata sull’orientamento sessuale è tanto grave quanto la discriminazione basata sulla razza,l’origine o il colore . Inoltre la Corte in passato ha condannato stati che non avevano predisposto ideonee specifiche misure idonee a contrastare atti di odio in questo campo, perchè tale condotte non possono essere trattate su un piano di parità con reati uguali ma aventi motivazioni diverse. Per cui la risposta alla domanda è si c’è bisogno di una tutela specifica e no non sono sufficienti le norme gia presneti nel nostro ordinamento nazionale.

2.  Il disegno di legge pone limiti alla libertà di espressione ?

Uno dei punti più controversi del DDL è l’art 4 il quale fa si salva la libertà di esperessione purché essa non si traduca in condotte idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. Secondo i critici la libertà di critica non può essere in alcun modo compressa. Ciò non corrisponde a nessuno dei principi giuridici del nostro paese. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che il diritto di critica e la libertà di espressione incontrano i limiti propri della tutela di valori di pari rango, dalla dignità umana all’ identità personale, dalla reputazione alla libertà personale, inclusa quella morale e sessuale. Pertanto anche se lanorma in questione non ci fosse il giudice potrebbe essere chiamato, in virtù di questo principio a valutare se un certa espressione lede in concreto diritti fondamentali . La Consulta è già stata investita di questo tipo di problema riguardo alla legge Mancino, dove all’epoca fu dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale delle legge stessa in questa parte riguardante la libertà di espressione : la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi oltre il limite segnato da altri principi costituzionali fondamentali , e la valutazione va fatta con riguardo al caso concreto . La critica alla legislazione e della giurisprudenza fanno parte del diritto di critica legittimo, cosi come promuovere referendum per l’abrogazione di qualsiasi norma. E’ punito solo l’odio che rivesta carattere di effettiva pericolosità per l’esistenza di beni costituzionalmente protetti e concretamente ideoneo a promuovere la commissione di delitti .

3. L’espressione pericolo concreto è troppo generica

Anche questo critica non ha un suo fondamento giuridico, infatti esistono pronunce giurisprudenziali che confutano questa teoria, non basta, infatti secondo la Corte di Cassazione, qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, o la mera manifestazione di ostile disprezzo nei confronti d’un determinato gruppo, per configurare un ‘ipotesi di reato, poiché il giudice deve verificare il contenuto fattivo di istigazione ad una condotta e ciò si verifica quando si spinge qualcuno a commettere atti violenti o discriminatori , a causa di una certa qualità personale del soggetto, non solo in astratto ma pure in concreto. Ed inoltre la Consulta ha escluso profili di incostituzionalità per la libertà di manifestazione del pensiero statuendo che non è reato la manifestazione di pensiero pura e semplice ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

4. Che cosa si intende per identità di genere ? Non è forse un concetto troppo generico ?

Il DDl descrive l’identità di genere come la percezione che si ha del proprio genere anche se non corrispondete al proprio sesso biologico o anagrafico. Chi ritene questa una definizione troppo Enrica e poco giuridica, dovrebbe però sapere che questa definizione è già contenuta in altri atti normativi nazionali , oltre che ne nella direttiva in tema di diritti, assistenza e protezione della vittime di reato nonché nella cosiddetta Convenzione di Istanbul . Il concetto di identità di genere non è nemmeno un concetto nuovo per la Corte Costituzionale la quale nel 2015 respingendo l’interpretazione della legge n 164/1982 secondo cui per ottenere una sentenza di riconoscimento di cambio di sesso, servirebbero trattamenti chirurgici riguardanti caratteri sessuali primari, ma ritenendo sufficienti quell’insieme di spetti psicologici ,comportamentali e fisici che concorrano a comporre l’identità di genere, e quindi di dare una definizione di sesso come dato complesso della personalità, direttamente connesso alla relazione di un diritto costituzionalmente garantito come la salute psicofisica del soggetto e dell’identità personale, rientrando quindi tale diritto a pieno titolo nei diritti fondamentali della persona. Nel 2017 la consulta è tornata sull’argomento qualificando l’identità di genere come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita, con quelli soggettivamente percepito e vissuto. Il concetto dunque di indennità di genere introdotto dal Del Zan non è quindi un concetto nuovo ma bensi risponde esattamente all’interpretazine che ne ha dato la Corte Costituzionale . Non è un concetto che sostituisce quello di sesso che invece attiene esclusivamente alla dimensione biologica anagrafica, son due dimensioni differenti che restano separate ma che vengono entrambe tutelate.

In sostanza il Del Zan non limita o comprime il diritto di nessuno ma al contrario estende i diritti a chi in questo momento non li ha.

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