202004.21
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EMERGENZA COVID 19 COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA E LA DISDETTA DELLE LOCAZIONI NON ABITATIVE

in Varie

Per poter accedere alla sospensione del muto prima casa è necessario compilare il modulo e presentarlo alla  banca che ha concesso il muto che è tenuto a sospenderlo in presenza delle condizioni richieste . Il modulo sti trova on line http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf  e poco essere inviato sia a mezzo raccomandata sia a mezzo Pec per chi ne fosse in possesso . Fino al termine dell’emergenza Covid 19 non sarà richiesta insieme alla domanda la  presentazione del modello Isee e potranno beneficiare della sospensione anche coloro che enne hanno già beneficato purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi tre mesi   I requisiti previsti per poter accedere alla sospensione sono, per i lavoratori dipendenti : Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione; Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile (agenti di commercio ), con attualità dello stato di disoccupazione; sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi : riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad un riduzione almeno pari al 20 % dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario.Per i lavoratori autonomi o libero professionista : riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda invece le  locazioni non abitative , in particolare quella relative agli studenti fuori sede , non vi sono alla stato alcuni provvedimenti specifici a riguardo , pertanto non resta che affidarsi alla normativa esistente ; ovvero la possibilità per il conduttore di recedere dal contratto di locazione evocando i gravi motivi ex art 27 legge 392 /1978, comunque dando avviso al locatore di sei mesi . I gravi motivi che giustificano il recesso devono essere comunicati espressamente nella comunicazione con alla quale si effettua la disdetta e devono essere estranei alla volontà del conduttore , imprendibili al momento della sottoscrizione del  contratto e rendere particolarmente gravosa la prestazione . L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo , anche se allo stato , ovviamente non vi è Giurisprudenza che possa farla riprendere tra i gravi motivi suddetti, potrà certamente esservi ricompreso . L’unico riferimento giurisprudenziale in nostro possesso che potremmo applicare per analogia è quello previsto dalla sentenza della Cassazione n 23639 /2019 che si riferiva però a locazioni commerciali che ha considerato legittimo motivo di recesso : “ la gravità della crisi economica determinatasi in relazione alla collocazione geografica dell’attività commerciale svolta all’interno dell’immobile locato .

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