La negoziazione assistita che cosa é.
Continua il tentativo di riforma del processo civile che ha come obbiettivo quello di alleggerire il carico dei Tribunali e fornire ai cittadini una giustizia più veloce e giusta. Dopo il fallimento della mediazione obbligatoria che non ha ottenuto i risultati sperati ed auspicabili, anche perché mal vista dalla maggior parte degli avvocati ,il governo vuole di nuovo e per l’ennesima volta mettere mano ad un riforma questa volta però mettendo gli avvocati al centro del progetto sperando forse in un maggiore fortuna.
Si prende a prestito così un istituto francese che è quello della negoziazione assistita
L’elemento caratterizzante infatti del disegno di legge n. 148, comunicato alla presidenza del Senato il 15 marzo 2013, è certamente quello di riconoscere alle parti il potere di gestire la propria controversia senza bisogno di ricorrere al Giudice in modo autonomo e ai rispettivi avvocati un ruolo fondamentale di assistenza nella negoziazione. Negoziazione che mira alla ricerca di un accordo che, tenda a trovare una soluzione che possa in qualche modo essere soddisfacente per entrambi le parti e che non risolva la controversia in maniera conflittuale. Tale accordo una volta raggiunto dovrà essere fatto omologare dal giudice e diverrà esecutivo
La procedura prende avvio con la firma di una convenzione, che contiene l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri legali. Eventualmente anche con l’ausilio di esperti e consulenti di fiducia nominati dalle parti stesse. Questo aspetto ricorda molto quella che nell’ambito di diritto di famiglia viene chiamata la pratica collaborativa (vedi qui) ,si ha pertanto una sorta di mediazione strutturato dove non esiste più un mediatore terzo che aiuta le parti a trovare un accordo , ma sono la parti stesse con l’ausilio dei propri legali e di professionisti esterni e neutrali che cercheranno l’accordo.
Condizione per accedere a questa procedura è che le parti non siano già in causa e che oggetto della contesa siano diritti disponibili. La durata può essere concordata dalle parti da uno a quattro mesi, salvo possibilità di proroga.
Qualora una volta espletata la negoziazione assetata senza successo , le parti possono adire al Tribunale senza bisogno di ricorrere alla mediazione obbligatoria, se dovesse venire approvata questa norma , significherebbe la fine della mediazione civile e commerciale,
Attraverso questa procedura dunque le parti possono attenere un titolo esecutivo senza bisogno di ricorrere alla burocrazia dei Tribunali in un tempo brevissimo , abbiamo visto supra infatti che la durata della negoziazione sarebbe da uno a quattro mesi salvo proroghe che comunque sarebbero sempre meno dei cinque sei anni che oggi sono necessari per ottenere una pronuncia di primo grado, con enorme vantaggi molto probabilmente anche in termini di denaro
Una siffatta riforma però comporta un duplice cambio di paradigma sia dell’avvocato che si dovrà spogliare dalla veste di difensore nell’ottica di un procedimento conflittuale e trasformasi in un professionista preparato nella gestione del conflitto e nella risoluzione dello stesso, ed in particola modo nell’informare ed educare i propri clienti alle reponsabilizzazione e far comprendere l’importanza delle prevenzione delle liti in Tribunale .
Prevenzione in cui l’avvocato gioca un ruolo fondamentale, potendo fornire un servizio utile per conoscere diritti ed obbligazioni legate al percorso di vita di ciascuno e per valutare preventivamente il rischio giuridico che si assume.